La Provincia è obbligata ad individuare il responsabile dell’inquinamento, anche in caso di bonifica volontaria da parte del proprietario incolpevole

bonifica terrenoLa facoltà di intervento spontaneo da parte del proprietario non responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 245 del TUA in un procedimento di bonifica non elide il dovere della Provincia di attivarsi per l’individuazione dell’autore dell’inquinamento. Tale assetto è confermato dall’art. 253, che, nel prevedere, a tutela delle finanze dell’ente locale, che, qualora le spese di ripristino siano sostenute dall’amministrazione, si costituisce un onere reale sul sito precisa che tanto il privilegio, quanto la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
Ne deriva che il compimento da parte dell’amministrazione dell’attività diretta ad accertare il responsabile non è solo obbligatoria, a tutela della posizione del proprietario incolpevole, ma è condizione per l’attivazione del privilegio speciale e per la ripetizione delle spese nei confronti del proprietario medesimo. Tar Lombardia sentenza del 15.04.2015

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L’imprenditore è sempre responsabile della contaminazione del sito sul quale insiste la propria attività?

di Andrea Quaranta

Con la sentenza n. 2117/12, il TAR di Catania ha affermato che “la responsabilità degli operatori economici insediati nel SIN […] rispetto a misure di ripristino ambientale nasce in virtù della loro presenza all’interno del sito perimetrato, quali soggetti proprietari o utilizzatori delle aree industriali ivi ricadenti, e si configura come oggettiva responsabilità imprenditoriale, in base alla quale gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell’ambiente e della salute della popolazione, in correlazione causale con tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatisi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero e proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell’intera collettività”.
Il Collegio ha ritenuto tale opzione interpretativa:

perfettamente compatibile con l’applicazione del principio “chi inquina paga”, conformemente agli orientamenti della giurisprudenza più recente in materia, che ha evidenziato come il “codice dell’ambiente” disciplini un sistema sanzionatorio ambientale nel quale l’attuazione del principio non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni
– il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a

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Nuove disposizioni di legge per prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione

Le nuove disposizioni di legge per prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione sono sfociate nella forgiatura della legge 6 Novembre 2012 n. 190 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.

Dell’intero testo normativo, la parte che interessa maggiormente le aziende operanti nel settore dei rifiuti, è riportata all’articolo 1 comma 52 e il comma 77.

Sono definiti come settori esposti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di

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