DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Il decreto legge n°69 del 21 giugno 2013 recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, all’articolo 41, porta con se alcune semplifcazioni in merito ai materialei da riporto, modificando il D.L 2/2012 covertito successivamente dalla L. 28/2012 “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale” e alla “Gestione delle acque sotterranee emunte” modificando l’articolo 243 del decreto legislativo 3 april e 2006, n. 152.
Per comodità vi riportiamo l’estratto di ciò che in particolare interessa gli operatori del settore.

In coda all’articolo il testo completo scaricabile in Pdf.
Art. 41

(Disposizioni in materia ambientale)
1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 april e 2006, n. 152, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguent e:
«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte)

1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente so stenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalita’ generali e a gli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non e’ altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di

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Dopo i siti industriali, ecco il condono per “l’inquinamento in divisa”

Già con la norma del cosiddetto Decreto Legge “Salva-Italia” aveva di fatto “condonato” le bonifiche per i siti industriali inquinati (in tutto sono 57 i Siti di Interesse Nazionale, quelli in cui cioè sono particolarmente urgenti gli interventi di bonifica).

Adesso, con un nuovo blitz del Governo all’ultimo momento del Decreto Sviluppo, arriva anche la sanatoria per “l’inquinamento in divisa”, ovvero per una norma (comma 2 dell’articolo 35 del D.L. Sviluppo) che comprometterebbe la bonifica dei siti militari inquinati e che è in discussione in queste ore in Parlamento.

Occorre sopprimere questa norma ‘ammazza-bonifiche’ che darebbe al Governo, attraverso un Decreto Interministeriale dei Ministeri della Difesa e dell’Ambiente, il potere di alzare i livelli di inquinamento oltre i quali è necessario bonificare il territorio inquinato dai siti militari.

Ecco quale sarebbe il risultato: alzando la soglia d’inquinamento, i parametri

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Materiali da demolizione Rifiuti o sottoprodotti

I materiali provenienti da demolizioni rientrano nella qualifica di rifiuto quanto questi siano di fatto destinati all’abbandono.
Il loro recupero è condizionato a precisi adempimenti, i quali porteranno alla cessazione della qualifica di “rifiuto” qualificandosi come “materia prima secondaria”, ai sensi dell’art. 181, comma 6 e 13 del D.lgs 152/2006
o come “sottoprodotti” ai sensi dell’art.183, lett. n) del medesimo decreto alle soli condizioni che;

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Rifiuti pericolosi: la Cassazione “bastona” le condotte illecite

Costituiscono attività illecite l’effettuazione di miscelazioni in assenza di accertamenti tecnici preliminari; il mancato rispetto delle cautele necessarie rispetto alla gestione di rifiuti pericolosi, l’apposizione del codice Cer privilegiando la compatibilità con le autorizzazioni dei destinatari e la compatibilità con le esigenze commerciali rispetto all’effettiva composizione dei rifiuti, nonché la conseguente destinazione di rifiuti in prevalenza pericolosi a impianti che non avrebbero potuto riceverli: così Cass. III Pen., n. 47870 del 22 dicembre 2011 dà una sferzata sanzionatoria su una molteplicità di condotte illecite aventi ad oggetto i rifiuti pericolosi.

Mai come in questi ultimi mesi la corretta identificazione dei rifiuti pericolosi è risultata

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