Il decreto legge n°69 del 21 giugno 2013 recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, all’articolo 41, porta con se alcune semplifcazioni in merito ai materialei da riporto, modificando il D.L 2/2012 covertito successivamente dalla L. 28/2012 “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale” e alla “Gestione delle acque sotterranee emunte” modificando l’articolo 243 del decreto legislativo 3 april e 2006, n. 152.
Per comodità vi riportiamo l’estratto di ciò che in particolare interessa gli operatori del settore.
In coda all’articolo il testo completo scaricabile in Pdf.
Art. 41
(Disposizioni in materia ambientale)
1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 april e 2006, n. 152, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguent e:
«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte)
1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente so stenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalita’ generali e a gli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non e’ altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di