La nuova classificazione dei rifiuti è in vigore

Se ne è parlato seppur sommessamente negli scorsi mesi ed oggi finalmente entra in vigore la nuova procedura per la classificazione dei rifiuti.

Grazie al decreto competitività, decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni con la legge n.116/2014 ed entrato in vigore 2014, da oggi sono valide le nuove procedure per la classificazione dei rifiuti. Le nuove procedure si concretizzano con una premessa all’allegato D della parte IV del D.lgs. 152/2006 e forniscono una serie di istruzioni che dovrebbero essere seguite per poter procedere ad una corretta classificazione dei rifiuti.

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Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22

Pubblicato in GU del 14 marzo il DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2013.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. (13G00061)

(GU n. 62 del 14-3-2013)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4;

Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modificazioni, e in particolare, l’articolo 28;

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni e in particolare l’articolo 179, comma 5, lettera e), l’articolo 183, comma 1, lettera cc) e- l’articolo 184-ter, comma 1 e 2;

Considerato che i criteri specifici di cui al citato articolo 184-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e successive modificazioni; recante attuazione della Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull’incenerimento dei rifiuti.

Considerato che in Italia esiste un mercato per la produzione e l’utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), definiti all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto necessario promuovere la produzione e l’utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalita’ ambientali e economiche con l’obiettivo di

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Siti contaminati Caratterizzazione e Tecnologie di Bonifica

Con il Piano della caratterizzazione, da effettuarsi ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs.152/06, si perseguono gli obiettivi di confermare lo stato di inquinamento, definire le matrici ambientali inquinate ed i contaminanti presenti e delimitare il sito da bonificare. In genere il servizio proposto da aziende specializzate è finalizzato alla identificazione degli eventuali stati di contaminazione presenti nel sito ed a raccogliere i dati e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle successive attività di progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica. Ricerca di documenti ambientali in serie storica, ispezione del sito, raccolta e valutazione di dati ambientali specifici del

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