In alternativa al sistema di tracciabilità dei rifiuti basato sulla regolare compilazione e tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico (RCS), possono aderire su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (leggi rifiuti da lavorazioni industriali), d) (leggi rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (leggi rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che non hanno più di 10 (dieci) dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (leggi trasporto in conto proprio dei propri rifiuti, esclusi quelli prodotti da terzi);
c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); trattasi, in sostanza, di attività diverse da quelle più sopra già richiamate espressamente, comunque tali da generare rifiuti non pericolosi;
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.
Il comune denominatore perché si possa aderire su base volontaria è che si producano, raccolgano o trasportino RIFIUTI NON PERICOLOSI. Infatti, nel caso in cui si producano, raccolgano o trasportino, trattino RIFIUTI PERICOLOSI, è invece fatto obbligo aderire al SISTRI di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, l’ultima delle quali, in relazione alla tracciabilità dei rifiuti, è quella disposta dall’art. 16 del D.Lgs. 03/12/2010 n. 205, che ha introdotto l’articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)) nella Parte IV del succitato decreto legislativo recante “Norme in materia ambientale”.
Sono obbligati ad aderire al SISTRI, tra gli altri, i seguenti soggetti:
– gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (leggi trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi);
– le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (leggi rifiuti da lavorazioni industriali), d) (leggi rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (leggi rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) con più di 10 (dieci) dipendenti;
– le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi per effetto delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti, indipendentemente dal numero di dipendenti;
– i commercianti e gli intermediari (generalmente senza detenzione) di rifiuti;
– i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
– gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali (prodotti da terzi) a titolo professionale.
Sono comunque tenuti ad aderire al SISTRI i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, ove avrebbe dovuto – nelle intenzioni – essere “testato” il sistema per la tracciabilità dei rifiuti, per poi essere adottato in tutta Italia.
Infine, può essere interessante ribadire che un produttore di rifiuti speciali NON pericolosi generalmente è esonerato dall’obbligo di adesione al SISTRI (a meno che non abbia più di 10 dipendenti e appartenga a una delle categorie di soggetti per i quali comunque vige tale obbligo); tuttavia, se dà luogo, anche solo accidentalmente, alla produzione di rifiuti pericolosi il medesimo produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro 3 (tre) giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.
La richiesta di adesione, dunque, non decorre dalla data di produzione dei succitati rifiuti pericolosi, ma dalla data di accertamento (mediante analisi merceologiche e/o chimico – fisiche) della loro pericolosità. Non è del tutto chiaro, a riguardo, se quest’obbligo permanga o debba permanere anche dopo il verificarsi dell’evento accidentale; se dopo l’evento accidentale non si producessero più rifiuti pericolosi, ma solo NON pericolosi come da normale processo e lay out produttivo, potrebbe non essere conveniente e opportuno gestire tali rifiuti (non pericolosi) secondo il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ma – ragionevolmente – potrebbe essere più corretto, pratico, efficace il sistema sino a quel momento adottato, basato sulla compilazione di FIR e RCS. D’altro canto, se la produzione di rifiuti pericolosi divenisse – dopo il primo evento accidentale – abituale, l’iscrizione al SISTRI diverrebbe – ex lege – obbligatoria.
Fonte: www.ingegnereambientale.com
Autore: Andrea Alessandro MUNTONI