Sistri e mud comunicato di proroga al 31 maggio 2011

E’ apparso oggi sul portale del Sistri un comunicato all’interno del quale trovano spazio 2 notizie in anticipo rispetto la media, attese e di rilievo. Il Ministro Prestigiacomo ha firmato un Decreto Ministeriale che proroga al 31 maggio 2011 il termine del doppio regime transitorio (Sistri e Formulari) e l’introduzione del regime sanzionatorio.

Comunicato sul portale Sistri.it

…Il Ministro Stefania Prestigiacomo ha firmato, in data 22 dicembre, un Decreto Ministeriale che contiene ulteriori disposizioni per l’avvio sul piano operativo del sistema SISTRI.
Il Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni e comunque entro la fine del 2010.
Con tale Decreto viene prorogato al

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Sistri in vista una proroga di 5 mesi.

Apprendiamo dal sito della camera dei deputati che è in corso un accordo con tutte le associazioni di categorie che posticiperà l’entrata in vigore del Sistri tramite un decreto ministeriale di prossima emanazione.
La proroga riguarderebbe anche il regime sanzionatorio a carico delle imprese.

Rimane il fatto concreto che ad oggi la proroga è solo stata annunciata e fino al momento della pubblicazione del Decreto Ministeriale in gazzeta ufficiale….rimangono solo parole. Ma attendiamo fiduciosi.

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Sanzioni Sistri

Visto anche gli interventi delle maggiori associazioni di categoria inviate al Ministero, fatto salvo eventuale proroga dell’ultimo minuto, il 1 Gennaio 2011 sarà in vigore il regime sanzionatorio per le violazioni agli adempimenti sul Sistri, al quale verranno applicate in quanto compatibili, anche le sanzioni previste dal Codice della Strada che riguardano in particolare la confisca e il fermo amministrativo dell’automezzo.

Ricordiamo inoltre che ;

  • Le multe per la mancata iscrizione entro i termini previsti (dal 1° gennaio 2011) andranno da 2.660 a 15.500 euro se si tratta di rifuti non pericolosi, fino a 93.000 euro se sono trattati rifiuti pericolosi.
  • Per l’omesso pagamento del contributo di iscrizione entro i termini previsti, ci sono sanzioni da 2.600 a 15.500 euro, mentre se si tartta di rifiuti pericolosi le sanzioni vanno  da 15.500 a 93.000, con la sospensione immediata del servizio.
  • Sanzioni infine da 2.600 a 15.500 euro o da 1.040 a 6.200 per imprese con meno di 15 dipendenti, per l’omessa compilazione del registro cronologico o della scheda Sistri-area movimentazione, oppure per informazioni incomplete o inesatte, o alterazione fraudolenta di uno dei dispositivi che comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento.
  • Mancata conservazione del dispositivo Sistri nel luogo per il quale è stato richiesto. Il decreto ministeriale 9 luglio 2010, infatti, ha introdotto l’obbligo di conservare i dispositivi elettronici presso l’unità locale o la sede dell’impresa.

Ci sembra alquanto incomprensibile che effettivamente si riesca a partire il 1 Gennaio  vista l’inefficienza,  la non funzionalità di hardware e software e la non completa installazione dei dispositivi da parte degli operatori del settore.

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Decreto 27 settembre 2010 Discariche

(Gu 1° dicembre 2010 n. 281) Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico e con Il Ministro della salute

Vista la direttiva 1999/31/Ce del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l’allegato II;
Vista la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/Ce;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l’articolo 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti;
Visto il regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti, e successive modificazioni;
Considerato che sono intervenute modifiche per quanto riguarda le metodiche analitiche relative ai rifiuti, con particolare riferimento alla Norma Uni 10802;
Considerato altresì che

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