Sistri, rettifica sanzioni, registro di carico e scarico rifiuti Decreto Legislativo n. 121 del 07/07/2011

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01/08/2011 n. 177  Il decreto Legislativo n° 121 del 07/ luglio 2011 in vigore dal 16 agosto.

Tra le cui novità abbiamo la riformulazione delle sanzioni SISTRI e l’esenzione dall’obbligo di tenuta
del registro di carico e scarico
per gli imprenditori agricoli e per le imprese edili che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

Particolare attenzione va posta agli Art;

Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

Decreto Legislativo del 7 luglio 2011, n. 121
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della

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Decreto Ministeriale del 11 aprile 2011 – n. 82 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 11 aprile 2011, n. 82 – Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale. (11G0124) – (GU n. 131 del 8-6-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2011

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 aprile 2011 , n. 82

Regolamento per la gestione degli  pneumatici  fuori  uso  (PFU),  ai
sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni e integrazioni,  recante  disposizioni  in

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DECRETO 26 maggio 2011 Proroga inizio operatività Sistri

Proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti. (11A07229) (GU n. 124 del 30-5-2011 )

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE  E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102,  recante:  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche’ proroga di termini» e, in particolare, l’art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione  delsistema di controllo  della  tracciabilita’  dei  rifiuti,  ai  sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell’art. 14-bis  del  decreto-legge  n.   78   del   2009,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del  2009»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 15 febbraio  2010,  recante  «Modifiche  ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante:  “Istituzione  del sistema di controllo  della  tracciabilita’  dei  rifiuti,  ai  sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell’art. 14-bis  del  decreto-legge   n.   78   del   2009   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009″»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare  del  9  luglio  2010,  recante  «Modifiche  ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,  recante  “Istituzione  del sistema di controllo  della  tracciabilita’  dei  rifiuti,  ai  sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell’art.
14-bis  del  decreto-legge  n.   78   del   2009,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009″»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 13 luglio 2010, n. 161;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 22 dicembre  2010,  recante  «Modifiche  ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante  l’istituzione  del sistema di controllo della tracciabilita’  dei  rifiuti»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010, n. 302;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52,   recante «Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della tracciabilita’ dei  rifiuti,  ai  sensi  dell’art.  189  del  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   dell’art.   14-bis   del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 e’ stato dato avvio al  Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI);
Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e  2  del  decreto  ministeriale  17  dicembre  2009  e  successive modifiche e integrazioni, a cui sono stati consegnati i  dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;
Considerato che l’art. 28, comma 2, del decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, prevede l’obbligo per i soggetti  di  cui  agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo  decreto  di  adempiere,  fino  al  31 maggio 2011, anche agli obblighi previsti dagli articoli  190  e  193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all’art.  12,  comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire  ai  soggetti  obbligati  di  far fronte  alle  rispettive  differenziate   esigenze   di   adeguamento operativo necessarie a garantire la piena funzionalita’  del  sistema della  tracciabilita’  SISTRI,  con   tempistiche   proporzionate   e graduate;
Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine  di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all’iscrizione al SISTRI sono tenuti  all’osservanza  degli  obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni;

Decreta:
Art. 1
Proroga di termini

1. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come

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Rifiuti Sanitari Pericolosi Solidi

Sono considerati RSP a rischio infettivo i rifiuti il cui rischio prevalente è quello infettivo e si verifichino le seguenti condizioni

1) Rifiuti contaminati da:

sangue o liquidi biologici che contengano sangue in quantità tale da renderlo visibile

feci o urine, nel caso in cui sai ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti

liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardio o liquido amniotico.

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