Eliminato l’obbligo del registro di carico e scarico per chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi.

Con l’approvazione lo scorso 7 luglio dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/99/CE inerente alla tutela penale dell`ambiente sono state  inserite alcune nuove disposizioni sul Sistri.
E’ di fatto previsto un periodo transitorio dove sono attenuate le responsabilità per le eventuali violazioni connesse al sistema di tracciabilita` dei rifiuti.

E’ stato stabilito inoltre che non siano tenuti all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (comma 1 dell`art. 190 D.Lgs. 152/2006) gli enti e le imprese che ai sensi dell`art. 212 comma 8 raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all`art. 184  comma 3, lett. b), rifiuti derivanti dall`attivita` di demolizione e costruzione.

Questa disposizione esclude quindi le imprese edili che decidono di trasportare con propri mezzi i rifiuti non pericolosi dalle stesse prodotti, dall`obbligo della tenuta del registro di carico e scarico .
L’obbligo di tenuta del registro era stato introdotto dal D.Lgs. 205/2010 solo nel caso in cui le imprese avessero optato di non aderire su base volontaria al sistema di tracciabilita` dei rifiuti.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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