Riavvio del Sistri, ecco lo schema del decreto.

Lo schema del decreto – riavvio Sistri,  prevede “per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’articolo 3 comma 1 lett. c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n.52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI che  fissato al 1 ottobre 2013 pone non poche perplessità agli operatori del settore.

Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014”.
Ricordiamo che il Sistri, doveva essere operativo già nel 2009, ma da allora lo stesso oltre ad non essere mai stato operativo, ha subito diverse modifiche.

Ora…cosa fà pensare che tra sei mesi si sarà n grado di garantire l’efficenza del sistema prorpio non lo capiamo!
Non sarebbe meglio accantonare (almeno per il momento) questo delirio ed occuparsi invece dei progetti che possano dare una svolta significativa alla stagnazione che aleggia in questo periodo?

A seguito riportiamo il testo dello “SCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI”

VISTO il “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14bis del decretolegge
1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ed in particolare l’articolo 6, comma 2, lettera f‐octies), che disciplina la progressiva entrata in operatività del SISTRI;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, recante “Proroga dei termini in materia ambientale”,convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la Direzione generale della tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della

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