Sistri, Nota esplicativa per l’applicazione dell’art. 11 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n° 101

Pubblicata la nota esplicativa in riferimento all’articolo in oggetto.

NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI”

Premessa
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:

– i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
– gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
– “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
– “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
– i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.

La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per
– i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
– gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
– i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.
Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e

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SISTRI – chi parte e chi resta….

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà operativo dal 1° Ottobre 2013. Chi sono i soggetti obbligati?

Del SISTRI abbiamo parlato più e più volte nelle numerose pagine del blog Ambiente & Rifiuti, interviste radiofoniche, articoli e forum hanno sprecato il proprio tempo descrivendone pregi e difetti, caratteristiche d’utilizzo, fondamenti di base e motivazioni che hanno spinto così fortemente il Ministero dell’Ambiente a voler adottare un sistema digitale per la tracciabilità dei rifiuti. Dopo numerose puntate, click-day, rinvii, azzeramenti, indagini e soprattutto denaro (delle aziende) e decreti pubblicati in G.U. in corsa e sempre all’ultimo minuto, siamo ormai giunti ad una svolta decisiva sul fronte del SISTRI. Il 1° Ottobre 2013 il primo scaglione di aziende obbligate ad utilizzarlo dovranno rispolverare i vecchi (tecnologicamente parlando) dispositivi USB, aggiornare le black-box (se ancora sono a bordo degli automezzi), studiare pagine e pagine di manuali, testare il sistema e posizionarsi sulla griglia di partenza entro la notte del 30 Settembre perchè la mattina successiva la storia della tracciabilità e del trasporto dei rifiuti cambierà radicalmente.

Questa è una breve descrizione di quanto  sta accadendo in questi giorni nelle aziende ormai in fibrillazione nel cercare di comprendere se sono obbligate ad aderire subito al SISTRI, se occorre iscriversi, se occorre installare

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