SISTRI – chi parte e chi resta….

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà operativo dal 1° Ottobre 2013. Chi sono i soggetti obbligati?

Del SISTRI abbiamo parlato più e più volte nelle numerose pagine del blog Ambiente & Rifiuti, interviste radiofoniche, articoli e forum hanno sprecato il proprio tempo descrivendone pregi e difetti, caratteristiche d’utilizzo, fondamenti di base e motivazioni che hanno spinto così fortemente il Ministero dell’Ambiente a voler adottare un sistema digitale per la tracciabilità dei rifiuti. Dopo numerose puntate, click-day, rinvii, azzeramenti, indagini e soprattutto denaro (delle aziende) e decreti pubblicati in G.U. in corsa e sempre all’ultimo minuto, siamo ormai giunti ad una svolta decisiva sul fronte del SISTRI. Il 1° Ottobre 2013 il primo scaglione di aziende obbligate ad utilizzarlo dovranno rispolverare i vecchi (tecnologicamente parlando) dispositivi USB, aggiornare le black-box (se ancora sono a bordo degli automezzi), studiare pagine e pagine di manuali, testare il sistema e posizionarsi sulla griglia di partenza entro la notte del 30 Settembre perchè la mattina successiva la storia della tracciabilità e del trasporto dei rifiuti cambierà radicalmente.

Questa è una breve descrizione di quanto  sta accadendo in questi giorni nelle aziende ormai in fibrillazione nel cercare di comprendere se sono obbligate ad aderire subito al SISTRI, se occorre iscriversi, se occorre installare le black-box ecc… tanti sono i casi e tante sono le risposte. Ambiente & Rifiuti è qui per dare il pieno supporto nell’avvicinamento a questo nuovo sistema che promette numerose rivelazioni e semplificazioni in corsa (discorso del ministro Orlando al termine del Consiglio dei Ministri).

SOGGETTI OBBLIGATI AD ADERIRE AL SISTRI:

Innanzitutto richiamiamo quanto riportato nell’ultimo decreto legge n° 101 del 31 Agosto 2013:
I commi 1, 2 e 3 dell’art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai  seguenti:

“1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui  all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le  imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano  operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi,  inclusi i nuovi produttori.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo  188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di  cui al comma 1.

E’ chiaro che i soggetti obbligati possono essere sintetizzati in:

– Produttori di rifiuti pericolosi
– Imprese ed enti che,iscritti nelle varie categorie all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, trasporti a titolo professionale rifiuti pericolosi (rientrano dunque le categorie 1 e 5 )
– Imprese ed enti che effettuano operazioni sui rifiuti come il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi ossia tutti coloro in possesso di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e/o dalle province per la gestione dei rifiuti
– Imprese enti che effettuano operazioni di commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi, ossia sono iscritte nella categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
– Nuovi produttori…. (?)

Tutti gli altri soggetti sembrano invece poter aderire volontariamente al SISTRI SOGGETTI OBBLIGATI AD UTILIZZARE IL SISTRI DAL 1° OTTOBRE 2013 Richiamiamo anche in questo caso l’ultimo testo normativo attualmente in vigore:

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o  che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di  rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al  1° ottobre 2013.

3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei  rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del d.lgs.  n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto  disposto dal comma 8.

Volendo fare chiarezza nella torbida norma, il 1° Ottobre i soggetti che dovranno mettere mano ai dispositivi USB saranno:

– Enti ed imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti pericolosi a titolo professionale, ossia gli enti ed imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 1 e 5;
– Enti ed imprese che operano nel campo del recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e quindi in possesso di relativa autorizzazione
– Enti ed imprese che iscritte in categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali effettuano operazioni di commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi
– Nuovi produttori…(?) quali siano questi soggetti non è dato saperlo. Potremmo ipotizzare siano i nuovi produttori di rifiuti pericolosi

I soggetti che dal 3 Marzo 2014 dovranno iniziare ad utilizzare il SISTRI sono:

– I produttori iniziali di rifiuti pericolosi
– Comuni ed imprese di trasporto dei rifiuti urbani (e se trasportano rifiuti pericolosi avrebbero dovuto iniziare ad usare il SISTRI il 1° Ottobre?) della regione Campania;

Tralasciando la confusione che regna sulla terminologia relativa al SISTRI potremmo sommariamente raggruppare tra i soggetti obbligati all’utilizzo del SISTRI dal 1° Ottobre 2013 tutte quelle imprese che professionalmente operano con i rifiuti pericolosi, mentre per tutti gli altri l’obbligo è differito al 3 Marzo 2014.

Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati così da fornire un quadro più chiaro della situazione, nell’apposita sezione del nuovo sito web www.ambiente-rifiuti.com

Per informazioni e consulenza potete contattare: v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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