 (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue: a) l’articolo 188 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 188
(Responsabilita’ della gestione dei rifiuti)
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita’  agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore conserva la  responsabilita’  per  l’intera  catena  di  trattamento, restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita’, di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di 
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