(Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in
materia di rifiuti)
1. Dopo l’articolo 264 sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 264-bis
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 27 aprile 2010)
1. All’Allegato “Articolazione del MUD” del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capitolo 1 – Rifiuti, al punto “4. Istruzione per la
compilazione delle singole sezioni” la “Sezione comunicazione
semplificata” e’ abrogata e sono abrogati il punto 6 “ Sezione
rifiuti” e il punto 8 “ Sezione intermediari e commercio”;
b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione
relativa al 2011.
Articolo 264-ter
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. A decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12,
comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive
modificazioni, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti
materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche’ i dati
relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed
avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti
attraverso il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti
(SISTRI) di cui all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e
all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”.
Articolo 264-quater
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151)
1. All’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Al fine di verificare il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12,
comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive
modificazioni, i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai
materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego
sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita’
dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a e
all’articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Le informazioni
specificano la categoria di appartenenza secondo l’allegato 1A, il
peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.”.