RAEE, ma i rivenditori adempiono agli obblighi previsti dalla normativa?

A circa sei mesi di distanza dall’entrata in vigore del decreto sui rifiuti elettronici (D.M. n.65 del 2010) lo stato di adempimento dell’obbligo di ritiro “Uno contro Uno” dei RAEE da parte dei rivenditori, non sembra affatto entrato a regime
Sono stati analizzati i comportamenti di circa 107 negozi di elettronica, in diverse città italiane, appartenenti alle grandi catene di distribuzione, scoprendo che il 51% dei rivenditori intervistati non adempie ancora agli obblighi previsti dalla legge.
Ricordiamo che i rivenditori sono obbligati a ritirare gratuitamente l’apparecchiatura elettronica a fine vita, nel momento in cui il consumatore né acquista una nuova equivalente.

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Delega per gestione RAEE professionali

La delega per la gestione dei RAEE professionali per conto del Produttore,  dovrà essere stilata  dal produttore stesso di AEE professionali,  al quale il distributore o il centro di assistenza deve richiederne ‘autorizzazione.

L’attività di raccolta dei RAEE professionali per conto del Produttore, è svolta solo previa iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali della provincia o regione competente.

DM n° 65 del 08,03,2010

Art. 7

Ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di AEE
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si applicano anche al ritiro di RAEE professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell’ambito dell’organizzazione di un sistema di raccolta di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005, limitatamente alle seguenti fattispecie:

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Raee Servizi dedicati ai Punti Vendita.

  • Ritiro RAEE dai punti di vendita nel rispetto del nuovo decreto sulla distribuzione per l’uno contro uno.
  • Depositi per il raggruppamento esterno dei RAEE evitando di utilizzare gli spazi dei punti di vendita.
  • Veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi con portata non superiore a 3500 kg e peso complessivo superiore a 6000 kg, così come previsto dalla normativa.
  • Organizzazione di ritiri pianificati.

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