Delega per gestione RAEE professionali

La delega per la gestione dei RAEE professionali per conto del Produttore,  dovrà essere stilata  dal produttore stesso di AEE professionali,  al quale il distributore o il centro di assistenza deve richiederne ‘autorizzazione.

L’attività di raccolta dei RAEE professionali per conto del Produttore, è svolta solo previa iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali della provincia o regione competente.

DM n° 65 del 08,03,2010

Art. 7

Ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di AEE
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si applicano anche al ritiro di RAEE professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell’ambito dell’organizzazione di un sistema di raccolta di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005, limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell’utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.

Art. 5

Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto agli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali dal decreto legislativo n. 151 del 2005, nell’ambito dell’organizzazione di un sistema di raccolta di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.151 del 2005.
2. I RAEE professionali sono raggruppati con le modalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b).
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 si iscrivono all’Albo dei gestori ambientali secondo le modalità di cui all’articolo 3 e adempiono agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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