Gazzetta

legge 28 dicembre 2015 n. 221

GazzettaE’stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” .

In particolare il provvedimento contiene importanti novità e modifiche al D.Lgs.152/06 (testo unico ambientale), soprattutto nella sua parte IV (relativa alla gestione dei rifiuti), come ad esempio la raccolta e il trattamento dei rifiuti di rame, ferrosi e non ferrosi, misure atte ad incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, introduzione dell’uso del compostaggio aerobico dei rifiuti organici, disposizioni per la piena attuazione delle direttive UE in tema di R.A.E.E., aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica, utilizzo dei solfati di calcio nell’attività di recupero ambientale.

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UE

In arrivo la modifica della Direttiva 2008/98/CE

UELa Commissione Europea ha presentato una proposta di modifica della Dir.2008/98/CE; questa proposta fa parte di un pacchetto di modifiche presentato dalla Commissione per il conseguimento della cosiddetta “economia circolare”, in particolare si stabilisce l’obbligo di incrementare il riciclaggio dei rifiuti urbani di almeno il 60% in peso entro il 2025. In aggiunta, il tasso di riciclaggio dovrà salire al 65% in peso entro il 2030.

Tra le novità introdotte vi sono l’aggiunta di 4 nuovi articoli, modifiche inerenti 20 articoli del vecchio provvedimento e l’introduzione del “littering” (cioè della pessima abitudine di abbandonare i piccoli rifiuti a terra) e del registro elettronico per i rifiuti pericolosi.

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TARI: non si applica la parte variabile del tributo nelle aree dove non si producono rifiuti

tari-calcolo-tassaLa legge istitutiva della TARI – L. n. 147, art. 1, co. 651, del 27 dicembre 2013 – stabilisce il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.p.r. n. 158/1999, che, a sua volta, suddivide il tributo in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (art. 3). Orbene, la parte variabile non è dovuta, e non va applicato il regolamento comunale che disponga diversamente, per quelle aree aziendali dove l’attività svolta comporti una produzione di rifiuti pressoché nulla.

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Nuovi codici CER e aumento della capacità di stoccaggio del precedente impianto: è un impianto nuovo

Il progetto di ampliamento, di un precedente impianto, che preveda l’introduzione di nuovi codici CER e un aumento delle capacità di stoccaggio, porta a qualificare quanto proposto come un «nuovo impianto», con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle autorizzazioni.

Consiglio di Stato, sentenza del 18.06.2015

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