Scarti di origine animale: rimangono, quasi sempre, rifiuti

decreto_legge_approvaPerché gli scarti di origine animale siano sottratti al regime dei rifiuti ed assoggettati al regolamento CE n. 1774/2002, occorre che essi siano qualificabili come sottoprodotti ai sensi del TUA; nei casi in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, essi restano assoggettati alla disciplina sui rifiuti. Si potrebbe allora pensare che, se destinati ad essere trasformati in farine animali, potrebbero esserci gli estremi per qualificarli come sottoprodotti. “Ma quel che è certo è che, una volta che da parte dei vari macelli gli scarti animali venivano consegnati alla società …, la finalità perseguita era quella dello smaltimento anche se, oltre allo smaltimento avveniva poi un ulteriore processo di trasformazione che non era incluso nella destinazione originaria perseguita dalle ditte che avevano operato la macellazione. Ed è proprio questa la ragione per la quale tali scarti non possono rientrare -come preteso dal ricorrente – nella categoria dei sottoprodotti”. Cass. pen. sentenza del 15.01.2015

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Gli scarti di origine animale non sono rifiuti se ricorrono le condizioni per considerarli sottoprodotti

Con specifico riferimento al tema che riguardante gli scarti di origine animale, perché essi siano sottratti al regime dei rifiuti ed assoggettati al regolamento CE n. 1774/2002, occorre che essi siano qualificabili come sottoprodotti ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. n), con la conseguenza che, nei casi in cui in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, essi restano assoggettati alla disciplina sui rifiuti dettata dal D.Lgs. 152 del 2006. Cass. pen. sentenza del 15.01.2015

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Rifiuti Pericolosi. Le nuove caratteristiche di pericolo. Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 365 del 19 dicembre 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Con questo Regolamento sono modificati i codici H (i nuovi codici saranno identificati con le lettere HP) che definiscono le caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Il Regolamento 1375/2014 entra in vigore l’8 gennaio 2015 e si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.

Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

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