Testo del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 20 del 25 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.». (12A03488) GU n. 71 del 24-3-2012
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
rifiuti
RIFIUTI: H14 e ADR
Esiste nella normativa italiana una dicotomia sulla pericolosità dei rifiuti.
Da una parte, l’allegato D al D.Lgs.205/2010 riporta l’elenco dei codici CER (già presente nel D.Lgs.152/06), i quali identificano i rifiuti sulla base del loro processo di produzione, e li distingue in Pericolosi e Non Pericolosi (I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE)
Dall’altra, l’allegato I allo stesso decreto definisce come applicare le caratteristiche di pericolo (le “H”) ai rifiuti, secondo criteri definiti.
Dunque: l’all. D dice “il rifiuto è Pericoloso se c’è l’*”; l’all.I dice “il rifiuto è Pericoloso se è applicabile un’H”.
Sappiamo che non sempre ad un pericoloso per l’allegato D si riesce ad applicare una H di pericolo secondo quanto definito dall’all.I.
Fino a prima della Legge 28, del 24/03/2012, l’H14 non aveva specifiche di concentrazione, ed era assegnato “in via cautelativa”, soprattutto quando
DECRETO 10 agosto 2012, n. 161
Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. (12G0182) (GU n. 221 del 21-9-2012 )
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti come modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; Visto l’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo e’ regolamentato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto;
Visto l’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 e’ abrogato l’articolo 186 del decreto legislativo medesimo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell’8 marzo 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e
Entrata in vigore del nuovo Regolamento per le terre e rocce da scavo
Domani 6 Ottobre 2012 entra in vigore il nuovo Regolamento per le terre e rocce da scavo D.M. 161 del 10 Agosto 2012.
Il Regolamento con molta probabilità sarà soggetto nei mesi futuri a nuove revisioni e modifiche che potrebbero aggiungere delle eccezioni e semplificazioni al momento non previste.
Nel frattempo cogliamo l’occasione per ricordare che il regolamento introduce la possibilità di considerare, a determinate condizioni, le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e quindi riutilizzabili anziché dei rifiuti.
Le condizioni necessarie affinché ciò sia possibile:
il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell’opera;
il materiale da scavo deve essere riusato nell’esecuzione della stessa o di un’altra opera;
il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente;
il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale.
Al rispetto delle quattro condizioni indicate sarà necessario