TARI: non si applica la parte variabile del tributo nelle aree dove non si producono rifiuti

tari-calcolo-tassaLa legge istitutiva della TARI – L. n. 147, art. 1, co. 651, del 27 dicembre 2013 – stabilisce il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.p.r. n. 158/1999, che, a sua volta, suddivide il tributo in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (art. 3). Orbene, la parte variabile non è dovuta, e non va applicato il regolamento comunale che disponga diversamente, per quelle aree aziendali dove l’attività svolta comporti una produzione di rifiuti pressoché nulla.

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TARI (Nuova Tassa sui Rifiuti): Novità e Conferme

L’ormai ben nota tassa sui rifiuti (TARI) è una delle tre componenti della nuova imposta unica comunale (IUC), introdotta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta legge di stabilità 2014). La TARI si compone, come la predecessora tassa sui rifiuti e servizi indivisibili TARES, in una quota fissa e in una quota variabile e viene calcolata in base ai metri quadrati dell’immobile o delle aree scoperte e alle aliquote TARI. Le aliquote variano in dipendenza dal numero dei componenti il nucleo famigliare nel caso delle utenze domestiche e a seconda dell’attività per quanto riguarda le utenze non domestiche.

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