ADR_TRASPORTO

Il documento di trasporto ADR

Una delle domande più comuni che i miei clienti mi pongono, è relativa alla compilazione del documento di trasporto ADR e alla sua corretta dicitura.

Salvo che non sia diversamente specificato, ogni trasporto di merci, regolamentato dall’ADR, deve essere accompagnato dalla documentazione prescritta nel capitolo 5.4, come appropriato.

È ammesso ricorrere a tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) per facilitare la redazione dei documenti o sostituirli, a condizione che le procedure utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento di dati elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente all’utilizzazione di documenti su carta, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati durante il trasporto.

Quando le informazioni sulle merci pericolose sono fornite al trasportatore mediante tecniche di EDP o di EDI, lo speditore deve essere in grado di fornire queste informazioni al trasportatore come

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Il trasporto ADR di rifiuti di amianto

L’amianto è un minerale naturale a base di silicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli: crisotilo (o amianto bianco), amosite (o amianto bruno), crocidolite (o amianto blu), tremolite, antofillite e actinolite.

La produzione e la lavorazione dell’amianto è fuori legge in Italia dal 1992, e per valutare l’assenza di amianto nei pannelli è necessario eseguire analisi chimiche dedicate.

Il Regolamento CLP colloca l’amianto al numero EINECS 650-013-00-6, che comprende tutte le forme di asbesto presenti, classificandole come cancerogene di categoria 1 A con codici di identificazione di pericolo H350 (può provocare il cancro) e H372 (provoca danni agli organi per esposizione prolungata o ripetuta).

Sotto il punto di vista della gestione dei rifiuti, l’amianto (correttamente incapsulato, imballato ed etichettato) deve essere codificato con il codice CER

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ADR_2017

Equipaggiamento ADR

Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto i seguenti documenti:

Il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all’occorrenza, il certificato di carico del grande contenitore o del veicolo prescritto al punto 5.4.2;
Le istruzioni scritte previste al 5.4.3;
Un documento di identificazione recante una fotografia in conformità alla 1.10.1.4, per ciascun membro dell’equipaggio.

Nel caso in cui le disposizioni dell’ADR ne prevedano la redazione, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto anche:

il certificato di approvazione di cui al punto 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa;
il certificato di formazione del conducente come prescritto al punto 8.2.1;
una copia dell’autorizzazione dell’unità competente, se è prescritta al 5.4.1.2.1 c) o d) o al 5.4.1.2.3.3.

Le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 devono essere conservate a portata di mano (8.1.2.3).

Ogni unità di trasporto trasportante merci pericolose deve

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Accordi-multilaterali-adr

Tre nuovi accordi multilaterali per l’Italia

Recentemente l’Italia ha sottoscritto tre nuovi accordi multilaterali:

  • Accordo Multilaterale M276 relativo alla costruzione di veicoli FL e OX che utilizzano il gas naturale liquefatto come combustibile per la loro propulsione. Questo accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • L’Accordo Multilaterale M285 prevede, in deroga al punto 3 delle Disposizioni Supplementari dell’Istruzione di imballaggio P909, la possibilità di non confezionare in un imballaggio esterno un’apparecchiatura che contiene pile o batterie al litio assegnate ai numeri UN 3090, 3091, 3480 o 3481. Tale accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • Accordo Multilaterale M286 relativo alla possibilità di non osservare le restrizioni relative al passaggio nelle gallerie di cui alla sezione 1.9.5.3.6 dell’ADR, per le merci a numeri ONU 2814, 2900, 3077 e 3082. In questo caso il mittente dovrà aggiungere al documento di trasporto la dicitura «Trasporto secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR (M286)». L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.

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