Garanzia finanziaria categoria 8 Riduzione degli Importi

Nel post precedente abbiamo avuto modo di riportare gli importi relativi alla Categoria 8 (otto) dell’Albo Gestori Ambientali.
L’art. 212, comma 10, decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. prevedeuna riduzione degli importi delle garanzie nei seguenti casi:

per le imprese con registrazione Emas (regolamento Ce n. 1221/2009): 50%
per le imprese con certificazione Uni En Iso 14001: 40%

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

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Pubblicato il decreto sulle garanzie finanziarie per Commercianti ed Intermediari senza detenzione.

E’ stao pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°221 del 22-09-2011 il Decreto 20 giugno 2011 inerente alle garanzie finanziarie da presentare a favore del Ministero dell’Ambiente, per quanti svolgano l’attività di Commercio ed Intermediazione di rifiuti senza detenzione.
Riportiamo in sintesi le somme in riferimento alla tipologia di rifiuto e classe di appartenenza;

Commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi

classe a) euro 3.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;

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Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 16 marzo 2011 n. 442 Garanzie Finanziarie Intermediazione Rifiuti

Cat. 8 dell’albo Gestori Ambientali.
L’albo Nazionale Gestori Ambientali, ha emanato una circolare per chiarire gli importi delle garanzie finanziarie a favore dello stato, da prendere in considerazione in attesa della pubblicazione delle stesse. Gli importi sono ridotti del 50% nel caso di imprese registrate “Emas”, e del 40% per quelle certificate Uni En Iso 14001.
Le domande di iscrizione alla categoria 8 dell’Albo gestori ambientali per i commercianti già in attività, dovranno essere presentate entro il 19 aprile 2011.

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D.Lgs 152/06 Testo Unico Ambientale art 194 Spedizioni transfrontaliere.

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia,
dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al
comma 4.

2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra
lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di
rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 del

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