E’ stao pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°221 del 22-09-2011 il Decreto 20 giugno 2011 inerente alle garanzie finanziarie da presentare a favore del Ministero dell’Ambiente, per quanti svolgano l’attività di Commercio ed Intermediazione di rifiuti senza detenzione.
Riportiamo in sintesi le somme in riferimento alla tipologia di rifiuto e classe di appartenenza;
Commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi
classe a) euro 3.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 450.000,00;
classe d) euro 250.000,00;
classe e) euro 100.000,00;
classe f) euro 50.000,00.
Commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi.
classe a) euro 5.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 500.000,00;
classe d) euro 300.000,00;
classe e) euro 150.000,00;
classe f) euro 80.000,00.
Gli importi sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
DECRETO 20 giugno 2011
Modalita’ e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. (11A12079) (GU n. 221 del 22-9-2011 )
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina laprestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche;
Visto, in particolare, l’art. 212, commi 5 e 10, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede l’obbligo dell’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato albo, e la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare le attivita’ di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e’ stato adottato il regolamento delle modalita’ organizzative e di funzionamento dell’albo nazionale gestori rifiuti;
Visto, in particolare, l’art. 8, comma 1, lettera h), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale ha istituito la categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti;
Visto, altresi’, l’art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 e che le modalita’ e gli importi delle garanzie finanziarie sono determinate con appositi decreti interministeriali;
Considerato che risulta necessario garantire un’adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi alle attivita’ di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, nonche’ al risarcimento dei danni derivanti all’ambiente;
Ravvisata l’opportunita’ di differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all’art. 9, comma 3, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Sentito il parere del comitato nazionale dell’albo gestori ambientali, espresso nella seduta del 24 giugno 2008;
Decreta:
Art. 1
Garanzia finanziaria
1. L’iscrizione all’albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attivita’ di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi e’ subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell’art. 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonche’ del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all’ambiente ai sensi
della parte VI del citato decreto 3 aprile 2006, n. 152, in dipendenza dell’attivita’ svolta.
Art. 2
Durata e modalita’
1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’albo e deve essere conforme allo schema allegato sotto la lettera «A».
2. La competente sezione regionale dell’albo provvede a comunicare tempestivamente al fideiussore e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, ogni provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o di cancellazione dell’impresa dall’albo, nonche’, qualora ricorrano le condizioni, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalita’ previste all’art. 6
dello schema di cui all’allegato A. Gli introiti derivanti dall’eventuale escussione della garanzia sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
3. In caso di recesso dal contratto del fideiussore, l’albo provvede a cancellare l’iscrizione dell’impresa qualora la stessa non presti nuova idonea garanzia finanziaria nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 4 dello schema allegato sotto la lettera «A».
Art. 3
Categorie di garanzia
1. Ai fini della determinazione dell’ammontare della garanzia finanziaria le attivita’ di intermediazione e commercio dei rifiuti sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi;
b) commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi.
Art. 4
Ammontare della garanzia
1. Per l’esercizio delle attivita’ di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), in base alle classi l’iscrizione di cui all’art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l’ammontare della garanzia fideiussoria e’ fissato nei seguenti valori:
classe a) euro 3.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 450.000,00;
classe d) euro 250.000,00;
classe e) euro 100.000,00;
classe f) euro 50.000,00.
2. Per l’esercizio delle attivita’ di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), in base alle classi d’iscrizione di cui all’art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l’ammontare della garanzia fideiussoria e’ fissato nei seguenti valori:
classe a) euro 5.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 500.000,00;
classe d) euro 300.000,00;
classe e) euro 150.000,00;
classe f) euro 80.000,00.
3. Qualora l’attivita’ di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi di cui al comma 2, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d’iscrizione di cui all’art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.
4. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso
14001.
5. Il mutamento della classe d’iscrizione comporta l’obbligo di adeguamento degli importi di cui ai commi 1 e 2.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2011
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 12, foglio n. 300
Allegato A
FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO LE ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DEI RIFIUTI SENZA AVERE LA DETENZIONE DEI RIFIUTI OGGETTO DI TALI ATTIVITA’ CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA’ E IL MINISTERO
Articolo 1
(Delimitazione della garanzia)
1. La Societa’ garantisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l’impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonche’ all’eventuale risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell’iscrizione dell’impresa stessa nell’Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell’attivita’ di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.
Articolo 2
(Efficacia della garanzia)
1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell’Albo Nazionale gestori ambientali.
2. La competente sezione regionale dell’Albo comunichera’ tempestivamente alla Societa’ e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o di cancellazione dall’Albo.
Articolo 3
(Durata della garanzia)
1. La presente garanzia ha validita’ pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell’iscrizione dell’impresa nell’Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero puo’ avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all’articolo 2.
2. Il presente contratto non puo’ intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell’iscrizione all’Albo.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Societa’, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Societa’ stessa.
Articolo 4
(Facolta’ di recesso)
1. La Societa’ puo’ recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell’Albo, al Ministero e all’impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero puo’ avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validita’ di quanto disposto dal precedente articolo 3.
Articolo 5
(Pagamento del premio)
1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell’impresa nonche’ altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Societa’ e l’impresa non potranno essere opposti al Ministero.
Articolo 6
(Avviso di sinistro – Pagamento)
1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l’escussione della garanzia e l’impresa non abbia gia’ adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell’Albo – con richiesta motivata inviata anche all’impresa – invitera’ la Societa’ a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell’articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell’importo garantito:
a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Societa’ provvedera’ al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all’impresa che nulla potra’ eccepire al riguardo;
b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Societa’ provvedera’ al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all’articolo 10.
3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Societa’ risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Societa’ l’importo garantito si riduce automaticamente dell’importo corrispondente a quanto pagato dalla Societa’ stessa.
Articolo 7
(Rinuncia alla preventiva escussione)
1. La Societa’ non godra’ del beneficio della preventiva escussione dell’impresa, ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile.
Articolo 8
(Surrogazione)
1. La Societa’ e’ surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l’impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Ministero facilitera’ le azioni di recupero fornendo alla Societa’ tutti gli elementi utili in suo possesso.
Articolo 9
(Forma della comunicazione alla Societa’)
1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Societa’ dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.
Articolo 10
(Foro competente)
1. In caso di controversia tra la Societa’ e il Ministero, il foro competente e’ quello determinato ai sensi dell’art. 25 del codice di procedura civile.