Il sistema RENTRI è disciplinato dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (“Regolamento recante modalità di uso del RENTRI, regime transitorio e modalità di comunicazione dei dati”) che fissa le tempistiche scaglionate per l’iscrizione. Il sistema RENTRI prevede diverse “finestre” temporali per l’iscrizione degli operatori in base alla categoria e al numero di dipendenti.
Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 entra in vigore il terzo scaglione di soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.RI.
Sono tenuti all’iscrizione gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti. Per questi soggetti l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è obbligatoria dal 15/12/2025 al 13/02/2026.
In base all’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato) sono obbligati all’iscrizione al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con riguardo ai rifiuti non pericolosi, in particolare produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art. 184 del D.Lgs.152/2006, se l’impresa ha più di 10 dipendenti.
Se la tua impresa o ente rientra nella categoria dei produttori di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti, tieni ben presente che la finestra per l’iscrizione al RENTRI va dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026. Non rimandare l’adeguamento: verifica se sei obbligato, preparati per l’iscrizione e aggiorna i tuoi processi aziendali per la gestione digitale del registro e del FIR.