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ADR 2017: le principali novità (seconda parte)

Continuiamo con l’analisi delle principali novità dell’accordo ADR 2017.

Parte 5

Disposizioni generali: revisionata la sezione chiarendo le condizioni di marcatura dei sovrimballaggi (5.1.2.1).

Marcatura colli: introdotta una nuova sezione nella quale sono definite le condizioni di utilizzo del nuovo “Marchio per le pile al litio”, per i colli contenenti pile o batterie al litio (5.2.1.9); aggiunta una nota riguardante l’apposizione di etichette di dimensioni ridotte per bombole contenenti gas della classe 2 di piccolo diametro (5.2.2.2.1.2); disposizioni riguardanti la nuova etichetta 9A (5.2.2.2.1.3); aggiunta nella Classe 9 l’etichetta applicabile ai soli colli di pile e batterie al litio N° 9A (5.2.2.2.2).

Marcatura Unità di Trasporto: aggiunta nuova sezione nella quale è specificato che l’etichetta 9A non deve essere utilizzata per la placcatura (5.3.1.1.4); inserimento di un nuovo paragrafo nel quale è specificato che sulle cisterne, container-cisterna con più comparti possono essere apposte le placche solo una volta per lato e alle due estremità nel caso in cui tutti i compartimenti portino le stesse placche. (5.3.1.2); revisionato il numero di pericolo 40, materia che polimerizza, e aggiunto il numero di pericolo 768 materiale radioattivo, tossico e corrosivo (5.3.2.3.2); possibilità di ridurre i marchi per le materie trasportate a caldo (riduzione delle dimensioni minime dei lati a 100mm) (5.3.3); possibilità di ridurre il marchio “materia pericolosa per l’ambiente” (riduzione delle dimensioni minime dei lati a 100mm) (5.3.6.2).

Documento di trasporto: specificata la classe 9 delle pile al litio dei numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 da riportare sul documento di trasporto (5.4.1.1.1); aggiunta la disposizione particolare relativa agli imballaggi vuoti non ripuliti che permette di raggruppare tali imballaggi che hanno contenuto materie di classe 3, da 4.1 a 6.1, 8 o 9 in una unica dicitura “CON RESIDUI DI (classe/i)” (5.4.1.1.6.2.1); revisionata la sezione per allinearsi con le novità introdotte al paragrafo 4.3.2.3.7 (b) (5.4.1.1.11); aggiunta nuova dicitura da inserire nel documento di trasporto, nel caso di parziale riclassificazione dello speditore (con l’approvazione dell’Autorità Competente) di cui al 2.1.2.8 (5.4.1.1.20); aggiunta nuova dicitura da inserire nel documento di trasporto, riguardo le condizioni di trasporto in esenzione dei numeri ONU 3528, 3529, 3530 (5.4.1.1.21); aggiunto l’obbligo di riportare nel documento di trasporto di gas liquefatti refrigerati la data di scadenza del tempo di tenuta reale (5.4.1.2.2).

Istruzioni scritte: aggiunte materie che polimerizzano per la Classe 4.1 ed inserito il nuovo modello di etichetta (9A) inerente i colli di batterie e pile a litio applicabile dal 1° Luglio 2017 (5.4.3.4).

Materie con rischio di asfissia, utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento: Specificato che per il N° ONU 1845, a prescindere dal tipo di trasporto, si applicano esclusivamente le condizioni di trasporto prescritte in questa sezione (5.5.3.1.1); precisate le condizioni nelle quali non è richiesta la marcatura nei veicoli che trasportano colli contenenti agenti refrigeranti o di condizionamento (5.5.3.3.3); definito l’obbligo di marcatura di ogni punto d’accesso dei veicoli, contenenti merci pericolose utilizzate ai fini di refrigerazione o condizionamento, che non sono ben ventilati (5.5.3.6).

Parte 6

Imballaggi: Precisata la nota della sezione 6.1.5.1.6 sulle condizioni di utilizzo di differenti tipi di imballaggi interni in un imballaggio esterno.

Recipienti a pressione: Aggiunta la NOTA 2 che permette l’utilizzo delle versioni EN ISO delle norme ISO riportate nelle tabelle 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3 e 6.2.2.4. (6.2.2); Inseriti i riferimenti di nuovi standard tecnici, con particolare riferimento ai recipienti a pressione (bombole e tubi) in materiale composito (6.2.2.1). Modificate le note 1 e 2 dei paragrafi 6.2.2.1.1 e 6.2.2.1.2 precisando che le bombole di gas in materiale composito devono essere progettate per avere una durata di vita di almeno 15 anni. Precisate anche le modalità di prove che la bombola deve superare nel caso in cui la durata di vita sia superiore ai 15 anni. Inserite e modificate alcune norme sul materiale poroso nelle bombole (6.2.2.1.3), sui materiali (6.2.2.2), sugli equipaggiamenti di servizio (6.2.2.3) e sui controlli e prove periodici (6.2.2.4).

Marcatura: modificata la sezione 6.2.2.7.4 inerente i marchi di fabbricazione prescritti a completamento della marcatura di omologazione dei recipienti UN con l’aggiunta delle indicazioni sulla durata di servizio delle bombole; aggiornata sezione 6.2.2.7.5 conseguentemente all’aggiunta di questi ultimi marchi.

Recipienti a pressione “non UN”: modificata la sezione sui controlli e le prove periodiche con l’aggiunta della possibilità di sostituire la prova di pressione idraulica con procedure di verifica alternative (6.2.3.5); modificati i riferimenti ad alcuni standard nelle sezioni 6.2.4.1 (progettazione, costruzione, controllo e prova iniziali) e 6.2.4.2 (controlli e prove periodici).

Generatori aerosol, cartucce di gas e cartucce per pile a combustibile: rivista la sezione 6.2.6.4 con la modifica della norma di riferimento per i recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) N° ONU 2037.

IBC: inserita una nota riguardo la data di fabbricazione del recipiente interno dell’IBC composito che non deve essere differente dalla data di fabbricazione, riparazione o ricostruzione dell’IBC composito (6.5.2.2.4);

Cisterne fisse e smontabili: aggiunto l’acciaio inossidabile austeno-ferritico nella tabella della sezione 6.8.2.1.21 come materiale di costruzione; Revisionata la sezione Realizzazione e controllo delle saldature (6.8.2.1.23) con l’aggiunta della possibilità, da parte dell’Autorità Competente, di designare un organismo terzo che rilasci l’approvazione del tipo. Altre modifiche editoriali sono state apportate per migliorare la leggibilità della sezione. Infine è stata aggiunta una parte che riguarda le azioni da intraprendere nel caso venga identificato un difetto inaccettabile nella saldatura.

Controlli e prove: Aggiunta la possibilità di effettuare la prova di pressione idraulica con una pressione uguale a 1,3 volte la pressione statica della materia da trasportare (6.8.2.4.1). Aggiunti i valori di pressione per la prova di tenuta delle cisterne munite di dispositivi di aerazione e di dispositivi di sicurezza atti ad impedire che il contenuto si spanda fuori in caso di ribaltamento (6.8.2.4.3); Modificati i riferimenti ad alcuni standard nelle sezioni 6.8.2.6.1 (Progettazione e fabbricazione) e 6.8.2.6.2 (controlli e prove); Inseriti due nuovi paragrafi (6.8.3.4.10 e 6.8.3.4.11) che disciplinano le modalità di verifica dei tempi di tenuta dei container-cisterna che trasportano gas liquefatti refrigerati.

Revisionate le disposizioni speciali:

  • TC8, aggiunto un parametro di riferimento per la resistenza alla pressione;
  • TT11, aggiornate le norme di riferimento.

Container per rinfuse: è stata inserita un’intera sezione in cui sono presenti le modalità di progettazione, costruzione e prove di un nuovo tipo di container (container per trasporto alla rinfusa di tipo flessibile BK3) (6.11.5).

Parte 7

Trasporto colli: revisione della disposizione speciale V2 specificando che nel caso in cui l’unità di trasporto sia composta da un veicolo EX/II e da un veicolo EX/III si applica il limite per le unità di trasporto EX/II all’intera unità di trasporto (7.2.4); Inserita una nuova sezione per disciplinare il trasporto di merci, relativo alla nuova tipologia di container BK3 (7.3.2.10). Disposizioni generali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione: nelle disposizioni generali è stata aggiunta una nota nella sezione 7.5.1.5 per specificare le modalità di applicazione del carico in comune per le materie esplosive.

Movimentazione e Stivaggio: inserita una nuova sezione per il carico, relativo alla nuova tipologia di container BK3 (container per trasporto alla rinfusa di tipo flessibile) (7.5.7.6).

Riviste le disposizioni speciali:

  • CV36, specificando che il marchio non è richiesto per i numeri ONU 2211 e 3314 nel caso in cui siano già stati marchiati conformemente alla DS 965 dell’IMDG;
  • CV37, con l’aggiunta dell’obbligo di raffreddare il prodotto prima del caricamento e di proteggere il carico dall’ingresso di acqua per tutto il tragitto.

Parte 8

Prescrizioni relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo: inserite due sottosezioni relativi al controllo durante lo svolgimento degli esami e alla possibilità di svolgere l’esame in modalità elettronica (8.2.2.7.1.7 e 8.2.2.7.1.8).

Parte 9

Definizioni: revisionata la definizione di veicolo FL, nella quale è stata inserita anche la tipologia OX (ora cancellata), di conseguenza sono state revisionate tutte le ulteriori pertinenti sezioni.

Costruzione dei veicoli: è stata integralmente revisionata la sezione 9.2.2 sulle prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli in particolare:

  • Aggiunte norme di riferimento a cavi, cablaggio e protezione supplementare per i cavi sul retro della cabina (9.2.2.2);
  • Riformulazione delle sezioni dei fusibili, interruttori, batterie, illuminazione, connessioni elettriche tra i veicoli a motore ed i rimorchi e stacca batteria (9.2.2.3 – 9.2.2.6, 9.2.2.8);
  • Inserita una nuova sezione riguardante la tensione, applicabile ai veicoli del tipo EXII e EXIII, nella quale viene stabilito il valore della tensione nominale per il sistema elettrico (9.2.2.7).

Prevenzione rischio d’incendi: Ammesso l’utilizzo di gas come combustibile solo se i componenti specifici sono omologati ed installati secondo:

  • il Reg. ECE N°110 per GNC e GNL;
  • il Reg. ECE N° 667 per GPL.

Per i veicoli EX/II e EX/III resta vietato l’utilizzo di gas come combustibili.

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Nota: Questa guida è solo indicativa. Si raccomanda di verificare e attenersi sempre alle fonti ufficiali. 

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

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