ADR_2017

Equipaggiamento ADR

Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto i seguenti documenti:

Il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all’occorrenza, il certificato di carico del grande contenitore o del veicolo prescritto al punto 5.4.2;
Le istruzioni scritte previste al 5.4.3;
Un documento di identificazione recante una fotografia in conformità alla 1.10.1.4, per ciascun membro dell’equipaggio.

Nel caso in cui le disposizioni dell’ADR ne prevedano la redazione, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto anche:

il certificato di approvazione di cui al punto 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa;
il certificato di formazione del conducente come prescritto al punto 8.2.1;
una copia dell’autorizzazione dell’unità competente, se è prescritta al 5.4.1.2.1 c) o d) o al 5.4.1.2.3.3.

Le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 devono essere conservate a portata di mano (8.1.2.3).

Ogni unità di trasporto trasportante merci pericolose deve essere munita di etichette e della segnalazione arancio conformemente al capitolo 5.3 (8.1.3).

Mezzi di estinzione incendio (8.1.4)

La tabella seguente indica le disposizioni minime per gli estintori portatili delle classi d’infiammabilità 11 A, B e C, che si applicano alle unità di trasporto contenenti merci pericolose eccetto quelle indicate nel 8.1.4.2 (riferito alle unità di trasporto che trasportano merci pericolose in conformità al 1.1.3.6):

Tabella_ADR

Le unità di trasporto trasportanti merci pericolose conformemente al 1.1.3.6 devono essere equipaggiate di un estintore portatile adatto alle classi d’infiammabilità (1) A, B e C con una capacità minima di 2 Kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente) (8.1.4.2).

Gli estintori d’incendio portatili devono essere adeguati per l’utilizzo a bordo di un veicolo e soddisfare le pertinenti prescrizioni della norma EN3 Estintori d’incendio portatili, parte 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007).Se il veicolo è equipaggiato con un dispositivo fisso per lottare contro l’incendio del motore, automatico o facile da fare scattare, non è necessario che gli estintori portatili siano adatti alla lotta contro l’incendio del motore. Gli agenti estinguenti contenuti negli estintori di cui è munita una unità di trasporto devono essere tali che non siano suscettibili di sviluppare gas tossici, né nella cabina di guida, né per influenza del calore di un incendio (8.1.4.3).

Gli estintori d’incendio portatili conforme alle prescrizioni 8.1.4.1 o 8.1.4.2 devono essere muniti di una piombatura che permetta di verificare che non sono stati usati. Gli estintori d’incendio devono essere oggetto di ispezioni in accordo con le norme nazionali autorizzate, al fine di garantire un funzionamento in tutta sicurezza. Essi devono recare un marchio di conformità ad una norma riconosciuta da un’autorità competente così come un’iscrizione indicante la data (mese, anno) della prossima ispezione o la data limite di validità (8.1.4.4).

Infine, gli estintori d’incendio devono essere installati a bordo dell’unità di trasporto in modo che questi siano facilmente accessibili per l’equipaggio. La loro installazione deve proteggerli dagli effetti climatici in modo che la loro capacità operativa non sia indebolita. Al momento del trasporto, la data prescritta al 8.1.4.4 non deve essere stata superata.

Equipaggiamenti diversi ed equipaggiamenti per la protezione individuale (8.1.5)

Ogni unità di trasporto contenente merci pericolose a bordo deve essere provvista di dispositivi di protezione generale ed individuale secondo il paragrafo 8.1.5.2. I dispositivi devono essere scelti secondo il numero dell’etichetta di pericolo delle merci a bordo. I numeri delle etichette si trovano nel documento di trasporto.

Il seguente equipaggiamento deve essere presente a bordo dell’unità di trasporto delle merci trasportate (8.1.5.2):

per ogni veicolo, un ceppo di ruota, di dimensioni adeguate alla massa massima lorda consentita del veicolo ed al diametro delle ruote;
due segnali d’avvertimento autoportanti;
liquido per il lavaggio oculare (2).

Per ogni membro dell’equipaggio del veicolo:

un giubbetto fluorescente (simile ad esempio a quello descritto nella norma europea EN 471:2003 + A1:2007);
un dispositivo portatile di illuminazione conforme alle disposizioni del 8.3.4;
un paio di guanti protettivi;
un dispositivo di protezione oculare (es. occhiali protettivi).

Equipaggiamento supplementare richiesto per alcune classi (8.1.5.3):

una maschera di fuga d’emergenza (3) per ogni membro dell’equipaggio del veicolo deve essere presente a bordo di un veicolo che trasporta materie con modelli di etichetta di pericolo 2.3 o 6.1;
una pala (4);
un copritombino (4);
un contenitore per la raccolta (4).

Note:

(1) Per la definizione delle classi di infiammabilità, fare riferimento alla norma EN 2:1992 + A1:2004 Classi di fuoco.

(2) Non prescritto per i numeri di etichetta di pericolo 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3.

(3) Ad esempio, una maschera di fuga d’emergenza con un filtro combinato gas/polvere del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2, che è analoga a quella descritta nella norma EN 141.

(4) Prescritto solamente per le materie solide e liquide con i numeri d’etichetta di pericolo 3, 4.1, 4.3, 8 o 9.

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

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