In base alle disposizioni del D.lgs. n. 205/2010 del 3 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, che ha modificato l’art. 194, comma 3 del d.lgs. 152/2006, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano debbono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.
Le imprese sono iscritte all’Albo sulla base delle dichiarazioni allegate alla domanda d’iscrizione; la Sezione, verificata la completezza delle stesse, rilascia una ricevuta che consentirà all’impresa di operare da subito, in attesa della verifica dei requisiti previsti dalla norma.
Albo Gestori Ambientali Delibera n.3 del 22/12/2010
Fonte: Camera di Commercio di Venezia