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Se sei un’impresa hai l’obbligo di caratterizzare i tuoi rifiuti. Scopri il perchè…

Se sei un’impresa, produci sicuramente dei rifiuti e potresti essere già a conoscenza dell’obbligo di caratterizzare e classificare i tuoi rifiuti. Se non ne hai mai sentito parlare allora questa potrebbe essere una buona occasione per informarti e decidere come adeguare la tua gestione dei rifiuti.

In molti articoli, dall’apertura del blog ad oggi, ne abbiamo parlato diffusamente ed in maniera ancor più dettagliata ne abbiamo parlato durante i nostri corsi di formazione o durante le attività di screening iniziali che effettuiamo presso i nuovi clienti.

Ma cosa significa caratterizzare e classificare i rifiuti? E perché deve essere il Produttore a farlo?

Caratterizzazione e Classificazione dei rifiuti non sono due sinonimi come spesso erroneamente si crede ma sono due attività, che in parte si intrecciano, necessarie per poter giungere a definire in maniera certa un rifiuto.

Per caratterizzazione dobbiamo intendere l’insieme di processi di indagine finalizzati a comprendere quali sono le materie prime ed i processi coinvolti nella generazione del rifiuto, quali possono essere le sostanze e le relative concentrazioni che possono rendere il rifiuto pericoloso, quali sono i documenti e le informazioni disponibili ed utili per conoscere nel dettaglio il rifiuto prodotto.

Ogni informazione è preziosa.

Per classificazione invece dobbiamo intendere le attività poste a valle della caratterizzazione e tese ad individuare il corretto codice CER del rifiuto.

La caratterizzazione e la classificazione devono essere quindi intesi come due processi indispensabili e preliminari alla gestione dei rifiuti.

Ciò vuol dire che ancor prima di preoccuparsi di organizzare un deposito temporaneo, impostare i registri di carico e scarico, stipulare contratti per l’avvio a recupero/smaltimento degli stessi, è obbligatorio procedere con le attività su indicate in quanto senza di esse, di fatto, non sappiamo con quale rifiuto abbiamo a che fare.

E’ un’attività da svolgere sempre? La risposta è Si. L’obiettivo finale della caratterizzazione e classificazione è giungere senza dubbi ad identificare correttamente il rifiuto che è stato prodotto. Tali attività, se svolte correttamente, pongono in una posizione di sicurezza il Produttore del rifiuto in caso di controllo.

E’ solo una questione sicurezza e responsabilità del Produttore? La risposta in questo caso è no.

Essere in grado di procedere ad una corretta classificazione dei rifiuti conduce a dei risvolti importanti dal punto di vista:

  • Economico
  • Di filiera
  • Adempimenti ambientali

Le imprese sanno bene che un rifiuto pericoloso è più costoso da gestire rispetto ad uno non pericoloso eppure spesso si assiste a Produttori che optano per una classificazione “cautelativa” del rifiuto come pericoloso solo per evitare i costi delle analisi chimiche. Inutile dire che tale prassi non ha alcuna giustificazione razionale.

Attraverso una corretta caratterizzazione dei rifiuti, il Produttore si pone in una posizione di sicurezza in caso di controllo in quanto sarà per lui possibile dimostrare che sono state svolte tutte le indagini necessarie per conoscere nel dettaglio ogni aspetto che riguarda il rifiuto in oggetto.

Se il rifiuto dovesse risultare non pericoloso, dalla caratterizzazione dovranno emergere i dati e le informazioni che conducono a tale asserzione e viceversa, se dovesse risultare pericoloso i dati e le informazioni raccolte permetteranno di dimostrare che l’attribuzione del CER pericoloso al rifiuto non è stata effettuata in modo arbitrario.

E’ importante sottolineare che tutti i dati e le informazioni che raccogliamo durante la fase di caratterizzazione dovranno essere riversate all’interno di una scheda di caratterizzazione che si rivelerà fondamentale per poter ricevere un preventivo dettagliato dal fornitore di servizi ambientali (intermediario, trasportatore, impianto di destino).

Infatti per un operatore ambientale, avere a disposizione molte informazioni sul rifiuto permette di poter comprendere se il rifiuto è recuperabile o meno, in quale impianto deve essere destinato e a quale metodologia di trattamento deve essere sottoposto. Ne discende da ciò che egli sarà in grado di formulare un’offerta economica mirata e quindi più conveniente per il Produttore.

Caratterizzazione: scienza o alichimia?

E’ bene sottolineare che la caratterizzazione di un rifiuto non è alchimia né un gioco di prestigio ma è un’operazione tecnica mirata all’analisi processi e di documenti. Sono richieste molte conoscenze ed esperienza al tecnico che dovrà svolgere tali attività.

Allo stesso modo l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo, se il rifiuto dovesse risultare pericoloso, non è da intendersi arbitraria. Anche in questo caso la normativa ci viene in soccorso e ci fornisce le indicazioni da seguire per giungere alla corretta attribuzione delle “famose” HP.

Fortunatamente il legislatore ci ha fornito tutti gli elementi necessari per poter procedere ad una corretta caratterizzazione ed all’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ad un rifiuto. Ciononostante non si comprende come mai capita spesso di assistere a casi in cui le HP attribuite al rifiuto non hanno alcuna correlazione con la pericolosità del rifiuto stesso.

Prassi di questo genere, oltre ad essere errate, espongono tutti i soggetti della filiera al pericolo di sanzioni. Ma oltre a ciò potrebbero determinarsi casi in cui le HP attribuite obblighino il Produttore ad organizzare un trasporto in regime ADR (magari senza la nomina di un consulente ADR come previsto dalla norma) o viceversa si corre il rischio di effettuare un trasporto in regime ordinario quando dovrebbe essere svolto in ADR.

E le analisi chimiche?

La domanda che più frequentemente ci viene posta e se le analisi chimiche sono sempre obbligatorie. Ovviamente no. Ci sono dei rifiuti che non ne necessitano perché composti da materiali facilmente identificabili, altri corredati da schede di sicurezza aggiornate e ben redatte che forniscono informazioni sufficienti a desumere tutte le caratteristiche necessarie del rifiuto per poter giungere alla sua corretta caratterizzazione e classificazione.

Ci sono però dei casi in cui le analisi si rendono necessarie ed altri in cui sono obbligatorie (ad esempio il conferimento in discarica). Pensare quindi di classificare il rifiuto come pericoloso solo per evitarle è errato oltre che rischioso.

Se un rifiuto viene classificato come pericoloso, a questo dovranno essere attribuite una o più caratteristiche di pericolo, ma se la classificazione è stata fatta in modo arbitrario è chiaro che non si avranno a disposizione informazioni sufficienti per poter attribuire correttamente le HP.

Ricordiamo che le analisi chimiche ci permettono di determinare anche le caratteristiche di pericolo.

Se volessimo provare a fare due calcoli ci renderemmo subito conto che il risparmio del costo delle analisi chimiche, espone il Produttore di rifiuti a sanzioni notevoli considerando che stiamo parlando di rifiuti pericolosi.

La domanda che noi poniamo quindi è: E’ conveniente aggirare la norma e non eseguire le analisi chimiche a fronte del rischio di sanzioni?

Considerando la complessità della materia non pretendiamo di poter elencare in questo articolo tutti i passaggi necessari per una corretta caratterizzazione dei rifiuti ma se avete necessità di procedere alla caratterizzazione dei vostri rifiuti è bene sapere che occorre raccogliere almeno le seguenti informazioni:

  • Schede di sicurezza aggiornate delle materie prime che vengono coinvolte nei processi produttivi e che generano il rifiuto;
  • Descrizione accurata del processo produttivo che conduce alla generazione del rifiuto;
  • Normative nazionali ed internazionali di riferimento (regolamento REACH, regolamento CLP, regolamento ADR, normativa ambientale D.Lgs. 152/2006 e normative specifiche);
  • Analisi chimiche pregresse;
  • Analisi chimiche aggiornate;
  • Foto del rifiuto ed eventualmente del suo contenitore;

Queste poche informazioni permettono di avere una prima sommaria idea delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e potrebbero fornire importanti informazioni al produttore per poter giungere ad una corretta classificazione del rifiuto stesso.

Il Produttore può trasferire la responsabilità della classificazione del rifiuto ad un altro soggetto?

Non è insolito assistere a casi in cui il Produttore, per pigrizia o mancanza di informazioni o di tempo o altro, decida di affidarsi unicamente ad uno degli operatori ambientali affinché classifichi per lui il rifiuto. Non è una prassi corretta. Purtroppo nel panorama nazionale non tutti gli operatori del settore ambientale sono competenti in materia. E’ possibile trovarne alcuni che forniscono servizi specializzati di consulenza assumendosi le proprie responsabilità, ma ve ne sono anche altri che attribuiscono il codice CER più conveniente in base alle proprie autorizzazioni.

Inutile ribadire ancora che la responsabilità ricade sempre sul Produttore dei rifiuti, così come stabilito con la legge 123/2017:

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal Produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel Regolamento (UE) n.1357/2014 della Commissione, del 18 Dicembre 2014, nonché nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 Giugno 2017.

Il legislatore ha indicato chiaramente che l’obbligo di procedere alla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, ricade sul Produttore in quanto unico conoscitore del processo produttivo che ha condotto alla generazione di tali rifiuti. Ritengo che i lettori siano tutti concordi con tale affermazione. Solo l’imprenditore ed il suo team possono sapere quali materie prime e quali processi industriali sono coinvolti nella produzione di un bene e conseguentemente dei rifiuti (scarti).

A supporto di quanto abbiamo scritto finora, riportiamo di seguito alcuni passaggi di due importanti sentenze della Corte di Giustizia che forniscono chiare indicazioni sull’obbligatorietà della caratterizzazione dei rifiuti:

La sentenza della Corte di Giustizia del 15 Novembre 2018 afferma che non è possibile invocare il principio di precauzione come pretesto per non applicare la procedura di classificazione dei rifiuti…[omissis]

La sentenza della corte di Giustizia, sez X, 28 Marzo 2019 cause riunite da C-487/17 a C-489/17 afferma che qualora la composizione di un rifiuto cui potrebbero essere attribuiti codici speculari non sia immediatamente nota, spetta al suo detentore, in quanto responsabile della sua gestione, raccogliere le informazioni idonee a consentirgli di acquisire una conoscenza sufficiente di detta composizione e, in tal modo, di attribuire a tale rifiuto il codice appropriato. Infatti, in mancanza di tali informazioni, il detentore di un siffatto rifiuto rischia di venire meno ai suoi obblighi in quanto responsabile della sua gestione, qualora successivamente risulti che tale rifiuto è stato trattato come non pericoloso, malgrado presentasse una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98

Possiamo concludere dicendo che la caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti è un’attività obbligatoria che deve essere svolta nel momento in cui il rifiuto viene prodotto e prima che esso venga posto nel deposito temporaneo.

E’ in capo all’impresa e quindi al Produttore dei rifiuti l’obbligo di procedere allo svolgimento di tali attività anche con il supporto di un consulente esperto in materia.

Solo a seguito di tali attività è possibile redigere la scheda di caratterizzazione ossia una sorta di carta di identità del rifiuto. Tale scheda non deve però essere intesa come un documento statico ma è dinamico, si aggiorna man mano che si aggiornano i processi produttivi ed ogni qualvolta cambiamo le materie prime coinvolte nei processi.

Grazie alla scheda di caratterizzazione sarà possibile richiedere un’offerta economica all’operatore ambientale di fiducia ed operare in sicurezza.

Sono attività che già svolgi in azienda? Ritieni che il tuo processo di caratterizzazione necessiti di un miglioramento? Ambiente&Rifiuti è a vostra completa disposizione per effettuare un audit delle attività di gestione dei rifiuti nella tua azienda e fornirti un report completo di quanto riscontrato.

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Vito La Forgia

Vito la Forgia ha conseguito la laurea in Ingegneria Ambientale e del Territorio presso il Politecnico di Bari. E' autore del Manuale: Riciclo e Gestione RAEE. Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

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