Torniamo agli albori della corretta gestione dei rifiuti cercando di dare delle informazioni utili sulla corretta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Il motivo per il quale questo articolo nasce è dettato dalle necessità emerse nelle imprese dove i registri di carico e scarico sono spesso affidati ad operai ed impiegati che non vengono formati adeguatamente.
Ciò accade perché la questione rifiuti è lungi dall’essere considerata come parte integrante delle attività gestionali dell’impresa e spesso gli imprenditori ritengono sia semplicemente una seccatura da affidare a qualcuno.
Cosa si trascura in un sistema gestionale di questo tipo? Sicuramente delle sanzioni a carico dell’impresa ma soprattutto del legale rappresentante che in quanto tale è responsabile della gestione dei rifiuti se non opportunamente delegata ad un responsabile ed in secondo luogo si corre il rischio di non avere sotto controllo l’andamento economico della propria gestione dei rifiuti.
Ci sono casi in cui una corretta gestione dei rifiuti ha permesso all’impresa di recuperare oltre 1000 € per ogni carico di rifiuti avviato a recupero.
Prima di iniziare ad illustrare chi sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico riteniamo utile pertanto illustrare quali sono le sanzioni alle quali ci si espone quando viene riscontrata una cattiva gestione del registro.
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico
- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
- La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
E’ chiaro quindi che l’incaricato alla compilazione del registro di carico e scarico è bene che sia adeguatamente formato al fine di evitare di incorrere in sanzioni.
Le modalità di gestione del registro di carico e scarico sono disciplinate dal DM 148/1998.
Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 3 e dell’art. 189, comma 3 e dell’art. 184, comma 3 lett. c), d) e g) del D.lgs 152/2006 e successive modifiche.
- Le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;
- Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
- Lavorazioni industriali;
- Lavorazioni artigianali;
- Attività di recupero (allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) e smaltimento (allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti;
- Fanghi derivanti da:
- Potabilizzazione;
- Altri trattamenti delle acque reflue;
- Abbattimento fumi;
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;
- Le imprese egli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (art. 11, comma 7, D.Lgs. 152/2006);
- Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, D.Lgs. 182/2003).
Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 (produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi) con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00;
- I consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongono di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (art. 190, comma 8, D.Lgs. 152/2006);
- I produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, comma 3 e 7, D.Lgs. 152/2006);
- I produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente (art. 11 Legge 25/01/2006, n. 29 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee);
- I produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
- Attività agricole e agro-industriali;
- Attività di demolizione, costruzione e scavo;
- Attività commerciali;
- Attività di servizio;
- Attività sanitarie.
Modelli di gestione del registro di carico e scarico rifiuti
I modelli oggi vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli già stabiliti dal D.M. 148/98.
I modelli sono due:
- Modello A: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediario i rifiuti con detenzione;
- Modello B: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione (ossia i soggetti iscritti in categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali);
I registri di carico e scarico, secondo quanto previsto dall’art. 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, devono essere vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
I registri di carico e scarico prima di poter essere utilizzati devono essere registrati nel registro IVA.
Prima di poter iniziare ad annotare le operazioni di carico e scarico o di intermediazione di rifiuti è obbligatorio vidimare i registri presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.
Si segnala che la vidimazione ha un costo di € 25,00 e che all’atto della vidimazione è obbligatorio presentare il registro di carico e scarico unitamente al modello L2.
Inoltre è obbligatorio compilare il frontespizio del registro prima della vidimazione.
Come si individua la Camera di Commercio territorialmente competente?
La Camera di Commercio territorialmente competente è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l’unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.
E’ possibile tenere il registro con modalità informatiche?
I registri di carico e scarico possono essere tenuti con modalità informatiche a condizione di rispettare la frequenza delle annotazioni stabilite dalla normativa.
Modello A
Il registro di carico e scarico è un documento all’interno del quale devono essere annotate le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti presi in carico e scaricati. Pertanto le operazioni che dovranno esservi annotate sono di due tipi:
- Operazioni di carico quando il rifiuto viene prodotto o preso in carico da terzi (solo per gli impianti di recupero/smaltimento)
- Operazioni di scarico quanto il rifiuto viene allontanano per essere conferito a soggetti terzi autorizzati. Per gli impianti di recupero/smaltimento le operazioni di scarico coincidono con quanto detto prima e con le operazioni di recupero/smaltimento (da R1 a R12 e da D1 a D14).
I registri di carico e scarico sono composti da righe (in genere 2 o 3 per foglio) e da colonne.
Ogni riga deve essere utilizzata per singola operazione di carico o di scarico e per singolo codice CER.
Affinché il registro di carico e scarico sia completo è necessario che questo venga integrato con i formulari di identificazione rifiuti.
Frontespizio
Come abbiamo già detto in precedenza, prima di poter vidimare il registro, è necessario compilare il frontespizio. Quest’ultimo è composto da un serie di sezioni che devono così essere compilate:
Ditta | |
Ragione Sociale | |
Residenza e domicilio | |
Codice fiscale (che potrebbe coincidere con la partita IVA) | |
Ubicazione dell’esercizio | |
Attività svolta | |
Barrare la casella relativa alla propria attività | |
Produzione di rifiuti | |
Trasporto di rifiuti | |
Recupero di rifiuti | |
Smaltimento di rifiuti | |
Intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione | |
Tipo di attività | Il campo deve essere compilato solo dalle imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento e quindi dovranno essere indicate le sigle delle attività che vengono svolte (da R1 a R13 e da D1 a D15) come stabilito dall’allegato B e C del D.Lgs. 152/2006 |
Numero di registrazione | Devono essere indicati il primo numero di registrazione e la data relativa, inserita nel registro di carico e scarico, e l’ultimo numero di registrazione e la data relativa, al momento della chiusura del registro. |
Caratteristiche del rifiuto | E’ un elenco meramente esplicativo delle possibili caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Come si può osservare sui registri attualmente in uso tale elenco non è più aggiornato ed occorre rifarsi al Reg. 1357/2014 per le nuove caratteristiche di pericolo. |
Casi particolari
- Quando l’impresa cambia sede dell’unità locale è necessario chiudere il registro di carico e scarico ed aprirne uno nuovo. La chiusura del registro avviene mediante l’annullamento delle pagine restanti non ancora compilate.
- Quando l’impresa cambia ragione sociale ma il luogo in cui i rifiuti vengono prodotti/gestiti ed il codice fiscale restano invariati, è sufficiente riportare i nuovi riferimenti sul frontespizio indicando gli estremi dell’atto di notifica e la data in cui è stata effettuata la variazione al Registro Imprese.
- Quando varia il codice fiscale dell’impresa è necessario chiudere il registro di carico e scarico ed aprirne uno nuovo secondo le modalità descritte al punto A.
Tempi di registrazione
Produttori: 10 gg dalla produzione del rifiuto e 10 gg dall’affidamento del rifiuto al trasportatore
Trasportatore: 10 gg dalla movimentazione del rifiuto
Impianto di recupero/smaltimento: 2 gg per la presa in carico di rifiuti da terzi; 10 gg dall’allontanamento del rifiuto ad impianti terzi in quanto si delineano come nuovi produttori di rifiuti.
Modello B
Il modello B, come abbiamo già anticipato deve essere compilato unicamente dagli intermediari di rifiuti senza detenzione ossia da quei soggetti che sono iscritti alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il modello B del registro di carico e scarico rifiuti per gli intermediari è disciplinato dal DM 148/98 ed anche in questo caso è necessario procedere alla vidimazione prima di poter iniziare ad effettuare le annotazioni di carico e scarico.
La vidimazione avviene presso le Camere di Commercio territorialmente competenti ed ha un costo di € 25,00.
Prima di poter procedere alla vidimazione è obbligatorio compilare il frontespizio.
Ditta | |
Ragione Sociale | |
Residenza e domicilio | |
Codice fiscale (che potrebbe coincidere con la partita IVA) | |
Ubicazione dell’esercizio | |
Caratteristiche del rifiuto | E’ un elenco meramente esplicativo delle possibili caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Come si può osservare sui registri attualmente in uso tale elenco non è più aggiornato ed occorre rifarsi al Reg. 1357/2014 per le nuove caratteristiche di pericolo. |
Tempi di registrazione
Intermediari senza detenzione: 10 gg dalla movimentazione del rifiuto
Ricordiamo che gli intermediari di rifiuti senza detenzione non hanno diritto ad una copia originale del formulario di identificazione rifiuti. L’intermediario dovrà quindi completare il registro di carico e scarico con le copie fotostatiche dei formulari.
Nei prossimi numeri approfondiremo l’argomento illustrando le modalità di compilazione del registro di carico e scarico.
Se hai necessità di maggiori chiarimenti o vuoi porre qualche domanda contattaci per richiedere una sessione di consulenza.
Buongiorno
visto che vorrei poter compilare il registro carico/scarico rifiuti in modo informatico
girando in più siti ufficiali non sono ancora riuscito a capire se posso creare io un file di registrazione che abbia tutte le modalità richieste dalla legge oppure devo comprarlo da una società autorizzata
in attesa di una sua risposta porgo i miei più cordiali saluti
Massimo Franzero
Buongiorno Massimo. Nessuno le vieta di crearsi in autonomia il suo programma.
Rimane il fatto che ad un eventuale controllo il registro deve essere messo a disposizione stampato su fogli vidimati.
Poco importa il programma.
La compilazione del registro di carico e scarico deve essere ottemperata durante la produzione del rifiuto? deve essere tenuto fisicamente nel luogo in cui il rifiuto viene prodotto? Devono essereci tanti registri quanti sono i siti di produzione dei rifiuti afferenti alla medesima azienda o può essere tenuto un unico registro nell’uffico amministrativo che cura le pratiche tecnico amministrative afferenti la gestione dei rifiuti prodotti dall’azienda medesima? Ringrazio anticipatamente dell’attenzione
Vi ringrazio anticipatamente.
Buongiorno, la mia azienda svolge attività di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi. Teniamo già un registro di carico scarico; adesso abbiamo iniziato a trasportare noi, con un ns. mezzo, i rifiuti prodotti dalla ns. attività presso siti di smaltimento. Dobbiamo tenere un registro di carico/scarico anche come trasportatori?
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Valeria
Buongiorno Alessandro. Le tempistiche per la compilazione del registro di carico e scarico sono di 10 giorni se siete i produttori iniziali.
E’ necessario avere un registro per la sede legale (se procuce rifiuti) e uno per ogni unità locale, dove vengono prodotti i rifiuti. Va conservato nel luogo di produzione, fatta salvo la possibilità di delegarne la tenuta alle associazioni di categoria.
Salve, vorrei sapere se ce qualche problema se devo ancora stampare una parte dei registri carico e scarico del anno 2019 pero purtroppo ho finito i fogli vidimati, la nuova vidimazione avrà data del 2020.
Grazie.
Gentile Sig. Antonio, la vidimazione và fatta prima della stampa e seguendo le tempistiche dettate dal D.Lgs 152/2006, che per i produttori è di 10 gg dalla data di produzione del rifiuto.
Pertanto NON è cosa rara trovare produttori di rifiuti che stampano il registro una sola volta all’anno, pensando di adempiere correttamente alla tenuta del registro di carico e scarico.
Venendo alla sua domanda, la risposta è si, cìè un problema di vidimazione, ceh come già anticipato, deve essere antecedente alla data della stampa.
Buonasera, mi sto occupando della compilazione del registro di carico e scarico rifiuti, per una azienda di trasporto in conto terzi. Vorrei cortesemente una delucidazione in merito ai dati da inserire nella 4° colonna. La norma prevede che c’è l’obbligo di inserire i dati del produttore, solo se si occupa di manutenzione. Se si tratta di un produttore che svolge un’altra attività, è facoltativo inserire lo stesso i dati oppure è sbagliato? In questo caso ci sono sanzioni?
Salve ho realizzato in autonomia il software per la compilazione informatica del registro carico/scarico e relativo MUD in formato Elettronico per essere inviato a MUD Telematico. La normativa prevede che non sia obbligato a stampare il registro su fogli a 4 opportunamente vidimati e numerati, solo se lo ritengo va stampato. La normativa precisa però che per la conservazione dei dati in formato elettronico segua la stessa procedura per quanto riguarda la conservazione dei registri contabili. Esiste un sistema a cui inviare tali dati o un modo per archiviarli in modo che non possano più essere modificati in alcun modo come avviene per le registrazioni contabili?
In effetti è diffusa convinzione che sia necessario riportare i dati del produttore nella quarta colonna, quando invece lo è solo per i casi descritti.
Non credo sia sanzionabile riportare un dato che, sebbene possa essere ripreso dal formulario, viene comunque indicato nel registro di carico e scarico.
Personalmente ad oggi non ci è capitato di venire a conoscenza di sanzioni in questo senso.
Salve Massimiliano, da cosa deduce la non obbligatorietà della stampa su fogli vidimati del registro di carico e scarico ?
Tenga presente che la stampa dovrebbe seguire le tempistiche delle registrazioni e non come di consueto, in occasione di una verifica o addirittura a fine anno.
Buongiorno,
sono addetta alla tenuta dei registri di c/s in un’azienda metalmeccanica. Cosa si intende esattamente per “produzione” del rifiuto, quella in fase di lavorazione o lo stoccaggio in un contenitore unico? Inoltre come comportarsi per far quadrare il peso del carico con quello dello scarico, dal momento che, all’origine, non viene pesato dagli operatori in fase di raccolta? Grazie.
Buongiorno, le chiedo: un’ impresa di costruzioni con 2 dipendenti che conferisce materiale da demolizione non pericoloso in discarica e’ tenuta alla compilazione del registro ? e del MUD? Da quello che ha scritto sopra mi sembra di aver capito di no. .quindi deve compilare solamente il formulario ?
Grazie.
Buongiorno, lo smaltimento rifiuti non viene effettuato con la fine dell’anno solare ma avviene durante l’anno,
sul mud mi viene richiesto di compilarlo con la giacenza alla fine dell’anno solare. Come mi devo comportare?
Avendomi tenuto i registri fino ad ora un’associazione di categoria e volendo iniziare a tenerlo io con che numerazione inizio il registro?
Grazie e buona giornata
Buonasera, vorrei sapere se è necessario inserire oltre alla data d’inizio e di fine trasporto nelle annotazioni del registro di carico e scarico rifiuti di un’azienda che svolge come attività il trasporto di rifiuti in conto terzi, anche l’ora di inizio e di fine trasporto. Inoltre vorrei sapere se nel caso in cui ci sia un intermediario, occorre inserire oltre al n. di autorizzazione anche la data. La ringrazio in anticipo.
Salve, seguo un azienda che si occupa di trasporto di rifiuti pericolosi e non per conto terzi. Oltre il fir devono registrare anche il carico del rifiuto presso il produttore e lo scarico presso lo smaltitore su registro carico scarico?
Buongiorno,
mi occupo da poco di registri di carico-scarico, quindi perdoni la domanda forse banale. Nell’intestazione delle singole pagine del registro di carico-scarico, io indico i dati della ditta, il modello (A nel mio caso) e il numero di pagina. In riferimento a quest’ultimo, deve comparire l’anno a fianco del numero (2020/1, 2020/2,…)?
In caso affermativo, se io stampo, poniamo, 700 pagine con il 2020 e ne utilizzo 600, le restanti 100 possono essere utilizzate per il 2021)?
Spero di essere stata abbastanza chiara. Grazie in anticipo
I fogli A4 di un registro di carico/scarico non utilizzati nell’anno in corso, possono essere utilizzati anche nell’anno successivo?
Buongiorno, gestisco una casa di riposo per anziani e in cucina produco piccoli quantitativi di olio vegetale per la frittura. la mia domanda è:
Come lo devo smaltire;
Devo compilare qualche modulo particolare.
Grazie
Buonasera,
siamo una società di trasporti che da poco tempo, fa ritirare i rifiuti RAEE presso un comune di cui la scrivente si è aggiudicata la gara per la raccolta dei rifiuti urbani, dopo aver fatto la richiesta sul portale CDC RAEE.
Su questi formulari risultiamo produttori/detentori e l’unità locale è il comune. Si tratta sia di rifiuti pericolosi che di rifiuti non pericolosi.
Vorremmo sapere se i formulari devono essere registrati in un registro di carico e scarico rifiuti per produttore soltanto, dato che il trasporto viene effettuato da altri.
Restiamo in attesa di una Vs. risposta in merito.
Distinti saluti