Legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. G.U. 18 gennaio 2016, n. 13.
Tra le disposizioni di interesse, si segnala
l’art. 13 – Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas (zuccheri da biomasse non alimentari, i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali), che, in ogni caso, fa salve le disposizioni del TUA. Quindi, il residuo deve essere preliminarmente qualificato come sottoprodotto secondo i canoni della normativa ambientale.