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2018…novità importanti per la gestione dei rifiuti

Il 2018 si apre con una serie di novità nel campo della gestione dei rifiuti.

Con l’introduzione della legge 205/2017 (legge di bilancio) vengono introdotte alcune nuove (vecchie) regole per il SISTRI ed alcune interessanti novità che dovrebbero cambiare, non poco, le regole della tracciabilità dei rifiuti.

Le novità riguardano:

  • SISTRI
  • MUD
  • Formulari
  • Tenuta dei registri di carico e scarico

Vediamo in sintesi cosa cambia sul fronte SISTRI.

Come ci aspettavamo il SISTRI continua ad essere una macchina mangia soldi ancora in viva e vegeta (vegetale) che richiede contributi economici da parte delle imprese. Infatti la legge 205/2017 in vigore dal 1 Gennaio 2018 proroga a fine 2018 (per l’ennesima volta) la piena operatività del SISTRI e fa restare valide le sanzioni relative alla tenuta tradizionale tracciabilità dei rifiuti ottenuta mediante formulari e registri di carico/scarico e di conseguenza il doppio binario.

L’aspetto curioso ed inaspettato (non proprio) della legge di bilancio è rappresentato dall’incarico dato al Ministero dell’Ambiente di stabilire le procedure per il recupero dei contributi SISTRI, dovuti e non versati dalle imprese iscritte al sistema.

I soggetti obbligati che non abbiano versato il contributo SISTRI saranno quindi in qualche modo chiamati a farlo al fine di estinguere l’apposita sanzione pecuniaria, senza il pagamento degli interessi.

E’ difficile trovare una definizione per questa azione da parte del governo che ora chiede, ponendo un pungolo alle spalle dell’imprenditore, di pagare per un servizio mai entrato in funzione, difettoso, lacunoso e di nessuna utilità. Lasciamo i commenti ai lettori.

Le cattive notizie fortunatamente finiscono qui e pertanto tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo SISTRI, così come abbiamo caldamente raccomandato in passato, dovrebbero iniziare ad attivarsi per il saldo di quanto dovuto al fine di non incorrere in sanzioni sproporzionate.

In ogni caso vi terremo aggiornati sull’evolversi della questione.

MUD 2018

Cambia? Si. Quest’anno qualcosa cambia rispetto al passato. Con la pubblicazione sulla G.U. del 30 Dicembre 2017 del D.P.C.M. del 28 Dicembre 2017 viene approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018.

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione entro il 30 Aprile 2018 della dichiarazione MUD relativa alla gestione rifiuti del 2017.

Le sezioni MUD sono così articolate:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli fuori uso
  3. Comunicazione Imballaggi
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

1)      Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato l’autorizzazione e data di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e smaltimento autorizzate, e capacità complessiva autorizzata.

2)     La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e non potrà essere compilata manualmente.  La comunicazione MUD in formato documento cartaceo dovrà riportare la firma del dichiarante (autografa o digitale), e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it . Non è più prevista la spedizione postale.

3)      Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull’utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica”.

Non vi sono modifiche, rispetto al 2017, per quanto riguarda:

– Soggetti tenuti alla presentazione del MUD;

– Informazioni da comunicare;

– Diritti di segreteria;

– Modalità per l’invio telematico.

Nei prossimi giorni provvederemo ad aggiornare la nostra sezione MUD così da fornirvi tutte le informazioni aggiornate sulla tematica.

Invio 4° copia del formulario a mezzo PEC

Nell’era digitale in cui viviamo è difficile immaginare che alcuni documenti debbano obbligatoriamente viaggiare ancora tramite corriere in formato cartaceo, eppure per la gestione dei rifiuti è così. Qualcosa finalmente inizia a cambiare ed un primo piccolo passo viene fatto con la legge 205/2017 che con l’art. 194-bis del D.Lgs. 152/2006, permette finalmente la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto rifiuti “anche” mediante posta elettronica certificata.

Ci sono dubbi? Si ovviamente.

Non vengono descritte le procedure da adottare per l’invio del documento, a differenza di quanto avveniva nella risposta al quesito fornita dal Ministero dell’Ambiente che ne dettagliava alcuni passaggi. Pertanto si ritiene sia importante tenerli in considerazione nell’adozione di questa nuova procedura.

Interessante appare anche la nota esplicativa al quesito, riportata sul sito del Ministero dell’Ambiente all’indirizzo: http://www.minambiente.it/pagina/iv-copia-dei-formulari-fir-di-identificazione-rifiuti-al-produttore  che sicuramente ha suscitato alcune perplessità. Infatti il Ministero in riferimento al quesito specifica che la trasmissione a mezzo PEC e firma digitale della IV copia dei formulari di identificazione rifiuti al produttore non indica in nessun modo l’esclusività dell’invio della IV copia del FIR a mezzo PEC ma stabilisce una alternativa di trasmissione in conformità a quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale.

Questa nota esplicativa fornisce un piccolo chiarimento a quell’ “anche” che abbia volutamente virgolettato poc’anzi che lascia spazio ad alcuni dubbi.

Uno fra tutti:

  • L’invio a mezzo PEC sostituisce l’invio cartaceo del FIR? Oppure l’invio a mezzo PEC diviene una trasmissione aggiuntiva?

Qualora un’impresa decida di inviare la 4° copia del FIR unicamente a mezzo PEC, adempie ai propri obblighi di invio della 4° copia entro 90 gg dalla movimentazione del rifiuto?

Quel che è certo è che l’invio della 4° copia del formulario a mezzo PEC ridurrà notevolmente i casi di smarrimento delle 4° copie dei formulari le cui denunce affollano gli uffici provinciali.

Se da un lato ci aspettiamo degli ulteriori chiarimenti nel corso del 2018 non dobbiamo dimenticare che, in teoria, con l’ingresso del nuovo SISTRI (quando?) i formulari dovrebbero estinguersi lasciando spazio alla sola documentazione digitale che traccerà i nostri rifiuti.

Ai posteri l’ardua sentenza….

Semplificazione della tracciabilità dei rifiuti

Il D.Lgs. 205/2017 introduce una novità interessante in materia di digitalizzazione dei registri di carico e scarico. Ancora non è chiaro come avverrà tale digitalizzazione visto che il comma 2 dell’art. 194-bis del D.Lgs. 152/2006 rinvia ad un apposito decreto che il Ministero dell’Ambiente potrà emanare una volta sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere.

Pertanto non ci resta che aspettare.

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Vito La Forgia

Vito la Forgia ha conseguito la laurea in Ingegneria Ambientale e del Territorio presso il Politecnico di Bari. E' autore del Manuale: Riciclo e Gestione RAEE. Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

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