ADR-Trasporto

La notifica CLP e chi deve presentarla

La notifica in ambito CLP (art. 39 a 42) si applica a tutte le sostanze pericolose, quale che sia il loro tonnellaggio, e a tutte le sostanze non pericolose soggette a registrazione, a norma del regolamento REACH, ogniqualvolta vengano immesse sul mercato EU.

Ai fabbricanti e importatori di sostanze o miscele, viene richiesto di trasmettere all’Inventario C&L, informazioni sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze immesse sul mercato, indipendentemente dai loro quantitativi, in conformità a quanto previsto dall’art. 40 CLP.

Immettere una sostanza o una miscela sul mercato (regolamento CLP) significa metterla fisicamente a disposizione di terzi, contro pagamento o in forma gratuita. È considerata immissione sul mercato anche l’importazione da paesi terzi all’interno del territorio doganale dell’UE. L’immissione sul mercato include anche il caso in cui una sostanza o miscela viene inviata da una società o da un istituto di ricerca a un laboratorio con una persona giuridica differente.

In generale, l’obbligo di notifica all’inventario C&L comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento CLP, sia in quanto tali sia in quanto componenti di una miscela pericolosa, i cui limiti di concentrazione sono specificati nell’all. I del CLP e che sono importate o fabbricate e immesse sul mercato all’interno della EU. Di norma, qualunque sostanza che comporti o contribuisca alla classificazione di una miscela deve essere notificata.

Ogni notifica deve includere:

nome e dati di contatto del notificante;
identità della sostanza, compresi nome e altri identificatori, informazioni relative a formula molecolare e strutturale, composizione, tipo e quantità di additivi;
classificazione della sostanza in base ai criteri del regolamento CLP;
motivo della “non classificazione” qualora la sostanza sia classificata in alcune ma non in tutte le classi di pericolo o differenziazioni indicando se ciò è dovuto al fatto che mancano dati, i dati non sono concludenti, i dati sono concludenti per la non classificazione;
limiti di concentrazione specifici o fattori M, se del caso, con una giustificazione della loro fissazione;
elementi dell’etichetta, fra cui i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari.

Come regola generale, è necessario notificare la classificazione ed etichettatura di una sostanza entro un mese dalla sua immissione sul mercato.

L’obbligo di notifica non si applica a una serie di sostanze e miscele allo stato finito e destinate all’utilizzatore finale o a usi per i quali è in vigore una legislazione specifica, per esempio materiali radioattivi, medicinali, prodotti cosmetici, prodotti alimentari e mangimi. Per maggiori informazioni, consultare l’articolo 1 “Scopo e ambito di applicazione” del regolamento CLP.

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

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