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Si riducono ulteriormente i casi di Esenzione dalla Nomina del Consulente ADR

A partire dal 21-09-2023, è obbligatoria la tenuta del Registro ADR per coloro che sono esentati dalla nomina del Consulente ADR. Inoltre, si assiste a una ulteriore riduzione dei casi di esenzione dalla nomina del Consulente ADR.

Durante l’ultimo corso tenuto, abbiamo esaminato le recenti modifiche relative alla gestione dei rifiuti soggetti al Regime ADR. Dal 01-01-2023, gli Speditori/Produttori di Merci/Rifiuti pericolosi in ADR sono soggetti alla nomina del Consulente ADR. In particolare, dal 21-09-2023, è entrato in vigore il Decreto Infrastrutture del 07-08-23, che ha portato a una significativa modifica delle modalità di gestione di merci e rifiuti disciplinati dall’ADR, includendo le casistiche di esonero dalla nomina del Consulente ADR, precedentemente normate dal D.M. del 04-07-2000, ora abrogato.

Analizziamo più nel dettaglio le novità introdotte dal Decreto Infrastrutture del 07-08-2023:

1) Decreto Infrastrutture 07-08-2023:

  • “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di Nomina del Consulente ADR. – E Abrogazione D.M. 04-07-2000”

Il decreto definisce due aspetti fondamentali:

  • 1.1) Condizioni di esenzione dalla Nomina del Consulente ADR per le imprese coinvolte in attività di Spedizione, Trasporto, Imballaggio, Carico, Riempimento o Scarico di merci e rifiuti pericolosi.
  • 1.2) In caso di esonero dalla Nomina del Consulente, vengono introdotti vari obblighi, tra cui l’obbligo di tenuta e aggiornamento di un Registro ADR, annotando tutti i movimenti ADR dell’Anno solare con dati specifici da conservare per 5 anni per gli Enti di Controllo.

Esaminiamo ora gli articoli specifici per comprendere chi è esentato e quali sono le prescrizioni da seguire:

2) Casi di esenzione dalla Nomina e Prescrizioni 2.1) Natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali Art. 3: Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

In sintesi, l’articolo afferma che per i trasporti eseguiti in regime di esenzione totale dall’ADR, secondo i capitoli 3.3, 3.4, 3.5 dell’ADR, le aziende sono esonerate dalla nomina del consulente senza ulteriori prescrizioni, tranne le prescrizioni standard quali Tracciabilità della Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura a norma, DDT, Formazione obbligatoria del personale.

I casi di esenzione sono più comuni nell’ambito della spedizione di merci e meno frequenti nella spedizione di rifiuti. Ad esempio, il capitolo 3.3 dell’ADR si riferisce a disposizioni speciali per alcune materie imballate in modo particolare o con caratteristiche di pericolosità ridotta.

Inoltre, il capitolo 3.4 riguarda le merci/rifiuti imballate in quantità limitata, consentendo l’esenzione totale, e il capitolo 3.5 tratta di prodotti confezionati in contenitori molto piccoli, come le fiale, con esenzione totale dall’ADR.

2.2) Trasporto in colli Art. 4: Casi di esenzione per trasporti in colli

Le aziende che effettuano trasporti in esenzione parziale in base all’1.1.3.6 sono esentate dalla nomina del Consulente. L’1.1.3.6 assegna a ogni materia una categoria di trasporto da 0 a 4. Se il limite di peso per Unità di carico viene rispettato, il trasporto può avvenire in esenzione parziale.

Prescrizioni per chi è esentato dalla Nomina in base all’Art. 4 (Esenzione Parziale):

  • 1. Numero di operazioni limitate:
    • Al massimo 24 operazioni per anno solare.
    • Al massimo 3 operazioni al mese.
    • Superati questi limiti, è necessaria la nomina del consulente.
  • 2. Obbligo di Tenuta del Registro ADR:
    • L’azienda deve mantenere un registro interno di monitoraggio che includa data, tipo di operazione, dati di classificazione della materia, classe, etichette, tipo di imballaggio, e quantità netta. Il registro deve essere conservato per 5 anni e reso disponibile per gli Enti di Controllo.

2.3) Spedizioni occasionali alla Rinfusa o in Cisterna Art. 5: Casi di esenzione per spedizioni occasionali (N.B.: per spedizioni alla rinfusa o in cisterna)

Le imprese che operano nei limiti e nel rispetto delle condizioni specificate nell’Articolo 5 sono esentate dalla nomina del consulente, anche se superano i limiti di esenzione previsti all’1.1.3.6 dell’ADR. Le condizioni includono la necessità di compilare un Registro ADR.

In caso contrario, la nomina del Consulente ADR diventa obbligatoria.

Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/20/23A05141/sg

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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