Articolo 22 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 208 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e  convoca  apposita  conferenza  di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti  e i rappresentanti delle autorita’ d’ambito e degli enti locali sul cui territorio  e’  realizzato   l’impianto,   nonche’   il   richiedente l’autorizzazione  o  un  suo  rappresentante  al  fine  di  acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel  medesimo  termine  di  20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e’ inviata ai  componenti della conferenza  di  servizi.  La  decisione  della  conferenza  dei servizi e’ assunta a maggioranza e le relative determinazioni  devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni  dissenzienti espresse nel corso della conferenza”;
b) al comma 4, lettera b), le parole: “con le esigenze ambientali
e territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “con quanto  previsto
dall’articolo 177, comma 4”;
c) al comma 6, il  primo  periodo  e’  sostituito  dal  seguente:
“Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni  della  Conferenza
dei servizi, valutando le risultanze della  stessa,  la  regione,  in
caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione
e la gestione dell’impianto.”;
d) al comma 10, le parole: “Ove l’autorita” sono sostituite dalle
seguenti:   “Ferma   restando   la   valutazione   delle    eventuali
responsabilita’ ai sensi della normativa vigente, ove l’autorita”;
e) al comma  11,  lettera  a),  le  parole:  “da  smaltire  o  da
recuperare” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “che  possono  essere
trattati”;
f) al comma 11, lettera b), le parole: “I requisiti tecnici” sono
sostituite  dalle  seguenti:  “Per   ciascun   tipo   di   operazione
autorizzata, i  requisiti  tecnici”  e  le  parole:  “ed  alla”  sono
sostituite  dalle  seguenti:   “e   alla   modalita’   di   verifica,
monitoraggio e controllo della”;
g) al comma 11, la lettera c) e’ sostituita dalla  seguente:  “c)
le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;”;
h) al comma 11, lettera d),  le  parole:  “da  autorizzare”  sono
sostituite dalla seguente: “autorizzato”;
i) al comma 11, lettera e),  le  parole:  “di  trattamento  e  di
recupero” sono sostituite dalle seguenti: “da utilizzare per  ciascun
tipo di operazione”;
l) al comma 11, la lettera f) e’ sostituita dalla  seguente:  “f)
le disposizioni relative alla chiusura  e  agli  interventi  ad  essa
successivi che si rivelino necessarie;”;
m) al comma 11, lettera g), sono soppresse  le  parole:  “A  tale
fine,”;
n) dopo  il  comma  11  e’  inserito  il  seguente:  “11-bis.  Le
autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il  coincenerimento  con
recupero di energia sono subordinate alla condizione che il  recupero
avvenga con un livello  elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo
conto delle migliori tecniche disponibili.”;
o) al comma 12, dopo la parola: “disponibili”  sono  aggiunte  le
seguenti: “e nel rispetto delle garanzie procedimentali di  cui  alla
legge n. 241 del 1990”;
p) al comma 14, la parola: “194” e’  sostituita  dalle  seguenti:
“193, comma 1, ”;
q) al comma 15, le parole: “ad esclusione della” sono  sostituite
dalle seguenti: “ed esclusi i casi in cui si provveda alla”;
r)  dopo  il  comma  17  sono  inseriti  i   seguenti:   “17-bis.
L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere  comunicata,
a cura dell’amministrazione competente al rilascio della  stessa,  al
Catasto dei rifiuti di cui all’articolo  189  attraverso  il  Catasto
telematico e secondo gli  standard  concordati  con  ISPRA  che  cura
l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile  al  pubblico,  dei
seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa autorizzata;
c) sede dell’impianto autorizzato;
d) attivita’ di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell’attivita’ di gestione;
f) quantita’ autorizzate;
g) scadenza dell’autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui  al  comma  17-bis  deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica
tra  i  sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e   il   Catasto
telematico secondo standard condivisi.”;
s) il comma 18 e’ sostituito dal seguente: “18. In caso di eventi
incidenti sull’autorizzazione, questi sono comunicati, previo  avviso
all’interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189.”;
t) il comma 19 e’ sostituito dal seguente: “19. Le  procedure  di
cui al presente articolo si applicano anche per la  realizzazione  di
varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio  che  comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu’  conformi
all’autorizzazione rilasciata.”;
u) il comma 20 e’ abrogato.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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