1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del
sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All’individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, d’intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
deve risultare particolarmente elevato in ragione della
densità della popolazione o dell’estensione dell’area interessata;
d) l’impatto socio economico causato dall’inquinamento dell’area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all’articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente delle regioni interessate e
dell’Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, avvalendosi dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), dell’Istituto superiore di sanità e dell’E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
6. L’autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni,
i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi,
tra l’altro, quelli relativi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie
alla loro attuazione. L’autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale,
l’approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata
l’istruttoria tecnica, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio può autorizzare in via provvisoria,
su richiesta dell’interessato, ove ricorrano motivi d’urgenza e fatta salva l’acquisizione della pronuncia positiva
del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l’avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi
interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza
di servizi convocata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. L’autorizzazione provvisoria produce
gli effetti di cui all’articolo 242, comma 7.
9. E’ qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l’area interessata dalla bonifica
della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio si provvederà alla perimetrazione della predetta area.