DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13-8-2011 )
Testo in vigore dal: 13-8-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita’ del Paese con riferimento all’eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilita’ dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonche’ di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitivita’ del Paese e il sostegno dell’occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella
Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella
tabella di cui all’allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
voce “indebitamento”, riga “totale”, per gli anni 2012 e 2013, sono
incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce
“saldo netto da finanziare”. L’importo previsto, per l’anno 2012, al
primo periodo del presente comma puo’ essere ridotto di un importo
fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall’articolo 7,
comma 6, in considerazione dell’effettiva applicazione dell’articolo
7, commi da 1 a 6, del presente decreto.
2. All’articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole:
“e, limitatamente all’anno 2012, il fondo per le aree
sottoutilizzate”.
3. Le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal
predetto articolo 74 e dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita’
indicate nell’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto articolo
2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e’ fatto comunque divieto, a
decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi
dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all’emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita’
nonche’ di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla
predetta data.
5. Restano esclusi dall’applicazione dei commi 3 e 4 il personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza
del Consiglio, le Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il Corpo
della polizia penitenziaria, i magistrati, l’Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche’ le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato
nell’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001. Continua a trovare applicazione l’art. 6, comma 21-sexies,
primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All’articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: “del 5 per cento per l’anno 2013 e
del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014”, sono sostituite dalle
seguenti: “del 5 per cento per l’anno 2012 e del 20 per cento a
decorrere dall’anno 2013”; nel medesimo comma , in fine, e’ aggiunto
il seguente periodo: “Al fine di garantire gli effetti finanziari di
cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione
di cui al primo periodo, puo’ essere disposta, con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle
imposte indirette, inclusa l’accisa.”;
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: “30 settembre
2013”, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012”; nel
medesimo periodo, le parole: “per l’anno 2013”, sono sostituite dalle
seguenti: “per l’anno 2012, nonche’ a 16.000 milioni di euro per
l’anno 2013”.
7. All’articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, e’
inserito il seguente: “Nella ipotesi prevista dal primo periodo del
presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli
obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le
modalita’ previste dal citato primo periodo puo’ essere disposto, nel
rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento,
senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita’ dovuta ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate
annuali posticipate. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni
tecniche per l’attuazione del presente comma”.
8. All’articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’alinea, le parole: “per gli anni 2013 e successivi”, sono
sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e successivi”;
b) alla lettera a), le parole: “per 800 milioni di euro per
l’anno 2013 e” sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: “a
decorrere dall’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “a
decorrere dall’anno 2012”;
c) alla lettera b), le parole: “per 1.000 milioni di euro per
l’anno 2013 e” sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: “a
decorrere dall’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “a
decorrere dall’anno 2012”;
d) alla lettera c), le parole: “per 400 milioni di euro per
l’anno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: “per 700 milioni di
euro per l’anno 2012”; nella medesima lettera, le parole: “a
decorrere dall’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “a
decorrere dall’anno 2013”;
e) alla lettera d), le parole: “per 1.000 milioni di euro per
l’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per 1.700 milioni di
euro per l’anno 2012”; nella medesima lettera, le parole: “a
decorrere dall’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “a
decorrere dall’anno 2013”.
9. All’articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “a decorrere dall’anno 2013”, sono
sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2012”;
b) al comma 3, le parole: “a decorrere dall’anno 2013”, sono
sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2012”; nel medesimo
comma, il secondo periodo e’ soppresso; nel medesimo comma, al terzo
periodo sostituire le parole “di cui a primi due periodi” con le
seguenti: “di cui al primo periodo”.
10. All’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: “A decorrere dall’anno
2013”, sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2012”;
b) al comma 1, lettera a), le parole: “per l’anno 2013”, sono
sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e 2013”;
c) al comma 2, le parole: “Fino al 31 dicembre 2012”, sono
sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2011”.
11. La sospensione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall’articolo 1, comma
123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a
decorrere dall’anno 2012, con riferimento all’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E’ abrogato l’articolo 5 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
5.
12. L’importo della manovra prevista dal comma 8 per l’anno 2012
puo’ essere complessivamente ridotto di un importo fino al 50 per
cento delle maggiori entrate previste dall’articolo 7, comma 6, in
considerazione dell’effettiva applicazione dell’articolo 7, commi da
1 a 6, del presente decreto. La riduzione e’ distribuita tra i
comparti interessati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. La soppressione della
misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all’articolo
17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435,
recante “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 56,
comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione
delle misure dell’imposta provinciale di trascrizione”, ha efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui al citato articolo 17,
comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti
soggetti ad IVA, le misure dell’imposta provinciale di trascrizione
sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non
soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
percepiscono le somme dell’imposta provinciale di trascrizione
conseguentemente loro spettanti.
13. All’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: “Dall’anno 2012 il fondo
di cui al presente comma e’ ripartito, d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da
un’apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge
compiti di monitoraggio sulle spese e sull’organizzazione del
trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse e’
attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella
classe degli enti piu’ virtuosi; tra i criteri di virtuosita’ e’
comunque inclusa l’attribuzione della gestione dei servizi di
trasporto con procedura ad evidenza pubblica.”.
14. All’articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e’ inserito il
seguente: “1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui
il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia
deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi
consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei
revisori o sindacale, decadono ed e’ nominato un commissario con le
modalita’ previste dal citato comma 1; se l’ente e’ gia’
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure
necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente; quando
cio’ non sia possibile, il commissario chiede che l’ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell’ambito
delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo’
esercitare la facolta’ di cui all’articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia
raggiunto l’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni.”.
15. Al comma 2 dell’articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la
parola “emesse” sono aggiunte le parole “o contratte” e dopo le
parole “concedere prestiti”, sono aggiunte le seguenti: “o altre
forme di assistenza finanziaria”.
16. Le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
17. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: “accogliere la richiesta”, sono
sostituite dalle seguenti: “trattenere in servizio il dipendente”;
nel medesimo periodo, la parola: “richiedente”, e’ sostituita dalla
seguente: “dipendente”;
b) al terzo periodo, le parole: “La domanda di”, sono sostituite
dalle seguenti: “La disponibilita’ al”;
c) al quarto periodo, le parole: “presentano la domanda”, e’
sostituita dalle seguenti: “esprimono la disponibilita’”.
18. Al fine di assicurare la massima funzionalita’ e flessibilita’,
in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti
del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della
data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o
dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri
fondi analoghi.
19. All’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: “; il
trasferimento puo’ essere disposto anche se la vacanza sia presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralita’ finanziaria.”.
20. All’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole ” 2020″, “2021”, “2022”, “2023”, “2024”, “2025”,
“2031” e “2032” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
“2016”, “2017”, “2018”, “2019”, “2020”, “2021”, “2027” e “2028”.
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla
predetta data all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole “anno scolastico e accademico” inserire la
seguente: “dell’anno successivo”. Resta ferma l’applicazione della
disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma
per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole “decorsi sei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta’ o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianita’ massima
di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento
applicabili nell’amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.”;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: “per
raggiungimento dei limiti di eta’ o di servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a
causa del raggiungimento dell’anzianita’ massima di servizio prevista
dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell’amministrazione,”.
23. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima
dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e’ disciplinata in
base al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre
2011.
24. A decorrere dall’anno 2012 con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono
stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festivita’
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la
Santa Sede, nonche’ le celebrazioni nazionali e le festivita’ dei
Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu’ diffusa prassi
europea, le stesse cadano il venerdi’ precedente ovvero il lunedi’
seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero
coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata , per l’anno 2012, di 2.000
milioni di euro.
26. All’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione consiliare di
cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 26 e’ sufficiente una determina dirigenziale del
Comune.
27. Il comma 17 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e’ sostituito dal seguente: “17. Il Commissario straordinario
del Governo puo’ estinguere, nei limiti dell’articolo 2 del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti
della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle
anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del
bilancio di previsione per gli anni 2011 – 2013, con la quale viene
dato espressamente atto dell’adeguatezza e dell’effettiva attuazione
delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate
a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonche’ subordinatamente a specifico motivato giudizio
sull’adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da
parte dell’organo di revisione, nell’ambito del parere sulla proposta
di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
28. La commissione di cui all’articolo 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e’
integrata con un esperto designato dal Ministro dell’economia e delle
finanze.
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di’ cui all’art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i
magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad
effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla
base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con
riferimento ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina
contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di
informativa preventiva, e il trasferimento e’ consentito in ambito
del territorio regionale di riferimento; per il personale del
Ministero dell’interno il trasferimento puo’ essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
30. All’aspettativa di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.
111, si applica la disciplina prevista dall’articolo 8 comma 2 della
legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l’applicazione,
anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di
cui all’articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle
fattispecie ivi indicate.
31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196, con
una dotazione organica inferiore alle settanta unita’, con esclusione
degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni
sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n.
211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo
2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche’ delle
Autorita’ portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono
esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo,
identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun
ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero,
nel caso di pluralita’ di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e’ oggetto.
L’amministrazione cosi’ individuata succede a titolo universale
all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne
acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I
rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza
successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati
o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze le funzioni
commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di
stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere
attribuite a societa’ interamente posseduta dallo Stato.
32. All’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: “Nell’ipotesi
prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della
liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato,
nonche’ dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima
retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente
durata inferiore a tre anni.”. La disposizione del presente comma si
applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto nonche’ agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
33. All’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo e’
sostituito dal seguente: “La disposizione di cui al comma 1 si
applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi,
enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all’allegato A del
medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali
degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle
amministrazioni centrali dello Stato.”.