Nuova semplificazione e razionalizzazione del Sistri. Articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101

Il 1° ottobre  2013 si assistite alla partenza ufficiale del SISTRI, come previsto dal Dl 101/2013, che prevede una prima partenza scaglionata dei soggetti obbligati, in quanto produttori e/o gestori di rifiuti pericolosi.

Dovendo adempiere alle disposizioni dettate dalla circolare del 1° ottobre 2013 dove il Ministero dell’Ambiente riporta i primi chiarimenti sulla partenza del SISTRI, si da inizio ad una vera e propria sperimentazione di un sistema che si vuole a forza mantenere in vita per ragioni a noi ancora del tutto o in parte oscure.

I nuovi produttori di rifiuti e migliaia di imprese o enti che raccolgono, trasportano, effettuano operazioni di trattamento sui rifiuti, recuperano e smaltiscono i rifiuti o intermediano gli stessi a titolo professionale, iniziano quindi ad operare con un sistema non ancora totalmente adatto a supportare le esigenze operative, degli operatori del settore. Non staremo a soffermarci nuovamente a parlare delle difficoltà riscontrate nell’utilizzo del sistema, dei ritardi accumulati nei viaggi, nelle ore investite per adoperarsi allo svolgimento del proprio lavoro, ma pensare che la vicenda sia finita qui è ormai un’utopia.

Il 30 ottobre con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 30 ottobre 2013 n. 125, che reca anche norme in materia di SISTRI e converte il Dl 101/2013, viene riformulato il novero dei soggetti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilita dei rifiuti e si istituisce il cosidetto Doppio Binario, quindi l’utilizzo del SISTRI e l’utilizzo del Formulario di identificazione dei Rifiuti e dei Registri di Carico e Scarico.

Con la Circolare del 31 ottobre 2013 pubblicata sul sito internet del Ministero dell’Ambiente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti …”, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013), troviamo delucidazioni del nuovamente rinnovato panorama normativo, dove in sede di conversione del d.l. n.101/2013, all’articolo 11 è stato introdotto il comma 3 bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate. Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260 bis e 260 ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI. Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel d.lgs. n.152/2006. In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI, a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

Nota importante è che la norma non contempla l’obbligo di adesione per gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi, ma solo un’adesione su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188 ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione. Questi soggetti  hanno però in precedenza speso tempo e denaro per adeguarsi al sistema quando questo prevedeva l’iscrizione e l’installazione per i tarsportatori del dispositivo Black Box, che oltre ad un costo iniziale ha poi generato ulteriori problemi ai mezzi tessi. Si parlera nuovamente di rimborsi?

Sommario

1. Premessa quadro generale.
2. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.
3. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.
4. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.
5. Regime transitorio e sanzioni.
6. Adesione volontaria al SISTRI.
7. Modifiche e semplificazioni regolamentari. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI – sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo.
8. Tavolo tecnico.

CIRCOLARE n. 1 per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101

Ovvio pensare che la vicenda non sarà finita qui e che solo un significativo disservizio del sistema, possa far si che lo stesso sia revisionato completamente, tenendo conto in primis delle esigenze di chi poi dovrà operare con lo stesso, evitando quindi di mettere in difficolta le aziende in un momento così delilcato.

Autore  www.portalerifiutispeciali.it

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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