Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a carico del produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) domestiche.
(GU n.122 del 27-5-2017) In vigore dal 11 giugno 2017
Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 3 e 40, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
La garanzia finanziaria e’ prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici.
Per i RAEE professionali il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile e’ garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, o con la partecipazione ai sistemi collettivi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto.
Soggetti obbligati.
La garanzia finanziaria è prestata ogni anno in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici ed e’ prestata al momento dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.
Per i produttori gia’ iscritti al Registro la garanzia e’ prestata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Per i RAEE professionali il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile è garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali o con la partecipazione ai sistemi collettivi (si veda il D.Lgs. n. 14 marzo 2014, n. 49)
Il produttore di AEE per uso domestico che adempie ai propri obblighi individualmente calcola l’ammontare della garanzia finanziaria sulla base dei parametri definiti con il decreto di riconoscimento di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il calcolo della garanzia avviene secondo i criteri e le formule di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Comunicazioni
I soggetti obbligati trasmettono annualmente, in formato digitale, al Centro di coordinamento il costo atteso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici, ovvero i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per l’anno in cui viene prestata la garanzia
- All’Allegato 1 si riporta il calcolo delle garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali (ai sensi dell’art.5 del Regolamento),
- l’Allegato II quello delle garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi dei RAEE domestici (art. 6 del regolamento)