consulente ambientale1

Dm 9 Marzo 2017, n 68 – Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie

Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a carico del produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) domestiche.

(GU n.122 del 27-5-2017) In vigore dal 11 giugno 2017

Le disposizioni del presente regolamento  si  applicano  per  la determinazione  delle  somme  dovute  per  la  gestione  dei  rifiuti provenienti  dalle  categorie  di   apparecchiature   elettriche   ed elettroniche (AEE)  indicate  negli  allegati  I  e  III  al  decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito  dagli articoli 3 e 40, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
La garanzia finanziaria e’ prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE) provenienti dai nuclei domestici.
Per i RAEE professionali il finanziamento delle operazioni di  raccolta,  trasporto,  trattamento adeguato,  recupero  e  smaltimento  ambientalmente  compatibile   e’ garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali  di  cui all’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, o con la partecipazione ai sistemi  collettivi  di  cui  all’articolo  10  del medesimo decreto.

Soggetti obbligati.

La garanzia finanziaria è prestata ogni anno in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici ed e’ prestata al momento dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti  obbligati al finanziamento  dei  sistemi  di  gestione  dei  RAEE.
Per i produttori gia’ iscritti al Registro  la  garanzia e’ prestata entro 90  giorni  dall’entrata  in  vigore  del presente regolamento.

Per i RAEE professionali il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile è garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali o con la partecipazione ai sistemi collettivi (si veda il D.Lgs. n. 14 marzo 2014, n. 49)

Il produttore di AEE per uso domestico  che  adempie ai propri obblighi individualmente calcola l’ammontare della garanzia finanziaria sulla base dei  parametri  definiti  con  il  decreto di riconoscimento  di  cui  all’articolo 9, comma 3, del   decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il calcolo della  garanzia  avviene secondo i criteri e le formule di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Comunicazioni

I  soggetti  obbligati  trasmettono  annualmente,  in   formato digitale, al Centro di coordinamento il costo atteso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici, ovvero i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal  decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per l’anno in cui viene prestata la garanzia

  1. All’Allegato 1 si riporta il calcolo delle garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali (ai sensi dell’art.5 del Regolamento),
  2. l’Allegato II quello delle garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi dei RAEE domestici (art. 6 del regolamento)

(GU Serie Generale n.122 del 27-05-2017)

avatar

Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *