Tracciabilita’ dei rifiuti tra passato e futuro

La tracciabilità dei rifiuti italiana vive un periodo di transizione in bilico tra la necessità, ormai evidente, di un passaggio ad un sistema di tracciabilità digitale che assicuri agli organi di controllo ed alle imprese una gestione più controllata e snella dei rifiuti ed un timore quasi reverenziale nell’abbandonare l’ormai antiquato ma consolidato sistema di tracciabilità basato sulla carta dei registri di carico e scarico ed i formulari, in quattro copie autoricalcanti in carta chimica, che rievocano nella mente degli utilizzatori un film in bianco e nero orami consunto.

Questo è lo scenario che emerge dalla lettura del testo unico ambientale consolidato a valle del recepimento del pacchetto economia circolare entrato in vigore il 26 Settembre 2020.

L’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 ha lasciato perplessi non pochi operatori del settore.

A partire dai primi del 2018 ci eravamo quasi abituati (seppur con i dovuti timori legati a possibili sanzioni erogabili in base alle interpretazioni dell’articolo 194-bis comma 3, derivante dal comma 1135 dell’articolo 1 della legge 205 del 27/12/2017) alla possibilità di trasmettere la 4° copia del formulario a mezzo PEC in sostituzione dell’invio cartaceo.

Una vera rivoluzione! I trasportatori potevano finalmente trasmettere le 4° copie ai Produttori grazie alla PEC (che ha valore di raccomandata ricordiamo) senza dover imbustare i formulari uno ad uno per poi affidarli al corriere o alle tradizionali poste italiane con tutti i rischi connessi allo smarrimento. I Produttori d’altro canto non dovevano più sospettare e/o temere che il trasportatore non avesse adempiuto ai propri obblighi di invio della 4° copia e potevano finalmente abbassare l’ascia della minaccia della denuncia alla Provincia per mancata ricezione del formulario.

Dal 2018 a Settembre 2020, anche se a macchia di leopardo, in tutta Italia li operatori di settore si stavano attrezzando per inviare le copie dei formulari a mezzo PEC abbandonando il sistema classico. La lentezza delle transizione era dovuta, come detto prima, da un lato ai timori di una possibile errata interpretazione della norma e dall’altro dalla necessità di implementare un sistema di archiviazione della 4° copia, firma digitale del formulario, scansione in formato pdf/a ecc… come indicato nella circolare del ministero dell’ambiente in risposta ai quesiti che furono, giustamente, posti dagli operatori al fine di essere certi delle proprie azioni.

Ma il nuovo articolo 193, con il comma 4 ha ribaltato tutto come fossimo in un gioco di ruolo con colpi di scena improvvisi.

“Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 188-bis comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in 4 esemplari, compilato, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore, una copia deve rimanere presso il produttore o detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.”

Con questo comma facciamo un grande balzo indietro e non si comprende quale sia quindi la necessità dell’invio a mezzo PEC.

Perché mai un trasportatore dovrebbe prendersi l’onere di predisporre la documentazione ed inviarla a mezzo PEC ? La classica e-mail non ha valore?

Al fine di poter chiudere correttamente le registrazioni di scarico, le imprese sono ormai abituate a richiedere ai propri fornitori una copia digitale del formulario accettato a destino in attesa che, entro i termini normativi, venga spedita la copia cartacea.

Forse l’invio a mezzo PEC potrebbe divenire la “copia conforme” del formulario, che seppur non normata di fatto esiste nel nostro sistema di tracciabilità dei rifiuti laddove la copia originale del formulario venga smarrita? Erano forse queste le intenzioni del legislatore? O forse si è inteso voler aggiungere un passaggio in più per garantire al meglio la tracciabilità?

Eccesso di burocrazia?

Ma in fondo al tunnel si intravede una luce, sbiadita ma pur sempre una luce, così come disposto dal comma 5 del medesimo articolo

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione, di medievale memoria ( non potevamo non citare il Dott. Paolo Pipere), di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in forma esemplare, conforme al decreto del Ministero dell’ambiente 1° Aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.”

Si passa quindi da un sistema iper burocratizzato fatto di copie di formulari in carta chimica, vidimato presso le camere di commercio, da trasmettere poi in formato cartaceo ai produttori per attestare l’avvenuto conferimento in impianto di destino ad un sistema “alternativo” fatto di carta semplice in duplice copia.

E la restituzione delle copie dei formulari al Produttore ed al trasportatore? In formato “fotocopia”

Siamo nel 2020, utilizziamo la moderna tecnologia per gestire call conference e rapporti con i clienti, siamo in grado di effettuare molte attività completamente da remoto e nell’ottica di una evoluzione digitale del sistema di tracciabilità dei rifiuti troviamo termini come fotocopie. Per fortuna non è prevista la trasmissione a mezzo fax come ci ha fatto notare un cliente.

Lato trasportatore sarebbe anche condivisibile l’idea che questi riceva una fotocopia del formulario appena consegnato in impianto ma ci si interroga su come questa fotocopia debba poi essere trasmessa al Produttore. In formato cartaceo? Sarà possibile una semplice e-mail o sarà necessaria una PEC? Dovremo archiviare una fotocopia del formulario all’interno di un armadio ad elevata protezione dagli incendi?

E soprattutto, visto che la burocrazia regna sovrana nel nostro sistema normativo, quante volte potrò stampare questo nuovo formulario? Chi ci garantisce che non si verifichino casi in cui il formulario venga ristampato più volte per aggirare le norme? Dov’è il certificato di garanzia della tracciabilità dei rifiuti di un sistema simile?

E’ chiaro che il comma 5 dovrà essere disciplinato dal Ministero dell’Ambiente affinché non si creino distorsioni della norma e situazioni anomale che mettano a rischio chi svolge il proprio lavoro in modo professionale tutti i giorni.

E’ inutile sottolineare che quando questa nuova applicazione prevista dal TUA entrerà in vigore assisteremo ad un periodo di transizione durante il quale coesisteranno formulari in carta chimica e nuovi formulari, auspichiamo però che il format sia identico.

Al momento non possiamo formulare altro che ipotesi aspettando che ulteriori dettagli vengano rilasciati dagli organi di competenza e mettano l’intera filiera in condizioni di poter operare in completa serenità.

Sempre nell’ambito della tracciabilità dei rifiuti, degno di nota appare il comma 19 dove ancora una volta restiamo perplessi su quali obiettivi il legislatore intenda raggiungere con questa nuova forma ibrida di tracciabilità che ha introdotto.

“I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 Gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito temporaneo dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto attestate il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.”

Con questo comma aggiungiamo un ulteriore tassello al quadro della moderna tracciabilità dei rifiuti fatta inizialmente di formulari in 4 copie auto-ricalcanti in carta chimica e vidimati presso le camere di commercio, di formulari stampati in doppia copia su carta semplice mediante richiesta di un numero univoco di formulario, da scaricarsi grazie ad apposite applicazioni delle Camere di Commercio, ed infine di un semplice DDT che potrà accompagnare piccoli quantitativi di rifiuti  (pericolosi e non pericolosi? Cosa significa limitati quantitativi? Quale dovrà essere la soglia oltre la quale la semplificazione non potrà essere adottata?) derivanti da attività di manutenzione e “piccoli” interventi edili (chi definisce cosa sia un piccolo intervento edile? Quale sarà la soglia oltre la quale ciò non è più valido? Sarà soggettivo o in funzione del fatturato dell’impresa?) dal luogo di manutenzione alla sede dell’impresa.

Ciò che il legislatore ha dimenticato di dirci è che tipo di trasporto stiamo effettuando. Si tratta di trasporto rifiuti o trasporto di merci?

Se si tratta di trasporto rifiuti, come dovrebbe essere, considerando quanto riportato nel comma successivo che specifica la seconda casistica, allora ci si chiede se tale attività sia soggetta all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. La categoria 2-bis continuerà ad avere una valenza?

Si ravvisa una “leggera” contraddizione rispetto ai principi ispiratori che hanno disciplinato la tracciabilità dei rifiuti nel nostro paese fino ad oggi.

L’utilizzo di un formulario, seppur in un formato arcaico e con un bollo di vidimazione, fornisce oggi un certo livello di garanzia relativamente a :

  • necessità di compilarlo in modo corretto;
  • impossibilità di riutilizzarlo più volte;
  • impossibilità di gettarlo via se errato;
  • tracciabilità degli errori commessi ecc…

ma con un DDT tutto ciò non sarà più vero.

Non sarebbe stato più semplice, proprio in virtù dell’entrata in funzione dell’applicazione per la stampa dei formulari in doppia copia di cui sopra, vincolare il trasporto dei rifiuti dal luogo di manutenzione alla sede dell’impresa, all’uso del formulario confermando quindi quanto ormai consolidato? Avremmo così garantito quel filo logico che lega il trasporto di rifiuti ad una documentazione ufficiale e ad una iscrizione all’Albo.

E’ ormai acclarato che il trasporto di rifiuti deve essere eseguito con un formulario di identificazione dei rifiuti o con un documento simile (purtroppo non possiamo dimenticarci che il trasporto dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno avviene con una documentazione semplificata e non soggetta a vidimazione)

Ci sono voluti anni per diffondere la cultura della corretta gestione dei rifiuti in Italia. Negli ultimi anni sembrava avessimo raggiunto anche un buon livello con un elevato numero di piccole e medie imprese che hanno iniziato ad iscriversi all’Albo garantendo la gestione dei rifiuti secondo quanto stabilito dalla norma.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più imprese edili, impiantistiche, artigiane di ogni tipo, che hanno deciso di modificare i propri sistemi di gestione dei rifiuti divenendo sempre più professionali.

Il rischio che si corre con questa comma è una eccessiva semplificazione ed una perdita di informazioni oltre ad un concreto rischio di contestazioni da parte degli organi di controllo.

Auspichiamo il legislatore rilasci, nel più breve tempo possibile,  chiarimenti e modalità operative certe che permettano agli operatori di aver ben chiaro il perimetro entro il quale muoversi e soprattutto quando è possibile usufruire delle semplificazioni.

Riassumiamo quindi, brevemente,  quali sono i documenti da utilizzarsi caso per caso, secondo la norma, per la gestione dei rifiuti:

Attività Documento 1 Documento 2
Rifiuti speciali Formulario di identificazione rifiuti in 4 copie Formulario in doppia copia (quando sarà disponibile il nuovo sistema)
Rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili Formulario di identificazione rifiuti per conferimento in impianto ed iscrizione all’ANGA DDT contenente gli elementi minimi previsti dalla norma, solo per il trasporto dal luogo di produzione alla propria sede. Iscrizione all’ANGA?
Rifiuti da manutenzione ordinaria Formulario di identificazione rifiuti in 4 copie Formulario in doppia copia (quando sarà disponibile il nuovo sistema)
RAEE derivanti dall’Uno contro Uno DDT di trasporto semplificato come previsto dal DM 65 del 8 Marzo 2010
RAEE derivanti dall’Uno contro Zero DDT di trasporto semplificato (diverso da quello di cui sopra) come previsto dal D.Lgs. 49/2014
Trasporto transfrontaliero Allegato VII per rifiuti in lista verde Allegato I-B per rifiuti soggetti all’obbligo di notifica

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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