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Etichettatura ambientale imballaggi: obbligo sospeso parzialmente

A partire dall’entrata in vigore del D. Lgs. 116 del 3 settembre 2020 e dell’obbligo dell’etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia, il Sistema Conai ha costantemente supportato tutti i produttori nella disamina della norma, fino a presentare lo scorso 16 dicembre le “Linea Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi”: un documento realizzato in collaborazione con l’ Istituto Italiano Imballaggio e grazie al coinvolgimento di numerosi attori quali imprese, enti e associazioni di categoria (Confindustria, UNI, Federdistribuzione) che si sono confrontati sugli obblighi e prescrizioni dettati dal D.Lgs. 116/2020 al fine di proporre un’interpretazione della norma condivisa e univoca da sottoporre alle Istituzioni sull’argomento.

Molti i dubbi interpretativi della norma e molte le aziende ancora in procinto di adempiere a tale obbligo, per le quali è comunque prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 euro a 40.000 euro. Ad esempio, da uno studio effettuato dall’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, è emerso, che soltanto il 25,4% dei prodotti alimentari nella grande distribuzione riporta in etichetta le informazioni necessarie su come smaltire correttamente la confezione.

Quali sono, dunque, gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 116/2020?

La suindicata norma, pubblicata in G.U. l’11 settembre 2020 ed entrata in vigore il 26 settembre, ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152, imponendo l’obbligo per tutti i produttori (definiti dall’art. 218, lettera r del Dlgs. 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”)di:

a) indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati sulla base della Decisione 97/129/CE ai fini della identificazione e della classificazione dell’imballaggio (codifica alfanumerica identificativa del materiale)

b) etichettare tutti gli imballaggi destinati al consumatore finale secondo le modalità stabilite dalle norme UNI applicabili al fine di fornire una corretta informazione sulla destinazione finale dell’imballaggio stesso. Ciò faciliterà la loro raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio.

Quali sono, invece, le modifiche apportate dal Decreto “Milleproroghe 2021” e gli obblighi attualmente in vigore?

il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021” ha stabilito solo la sospensione fino al 31/12/2021 dell’obbligo di indicare le informazioni secondo le modalità stabilite dalle norme UNI applicabili (primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni)

Pertanto, per tutti i produttori resta in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE; mentre è rinviato a gennaio 2022 l’obbligo di inserire sulle etichette degli imballaggi destinati al consumatore finale le informazioni necessarie a facilitare la corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”).

E’ possibile consultare il sito del Conai per maggiori approfondimenti sull’argomento.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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