Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha confermato i termini di adeguamento delle autorizzazioni “caso per caso” per gli End of Waste (EOW) inerti. In risposta a un interpello presentato da un’associazione ONLUS, il MASE, tramite la risposta n. 191718 del 23 novembre 2023, ha fornito chiarimenti riguardanti l’adeguamento al Regolamento 152/2022.
L’interpello verteva principalmente su due domande:
- Qual è il termine massimo per le imprese già autorizzate al recupero per adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del DM MASE n. 152/2022? La data prevista è il 3 maggio 2024, secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 8-undecies, del D.L. n. 198/2022, modificato dalla legge di conversione n. 14/2023.
- Gli impianti già autorizzati secondo la normativa precedente devono adeguarsi ai nuovi criteri entro la data sopra indicata, o è sufficiente presentare un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione entro lo stesso termine?
Il MASE ha esaminato la normativa vigente e ha chiarito quanto segue:
- L’articolo 7 del D.M. 152/2022 prevedeva un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore (4 novembre 2022) per il Ministero per valutare una revisione.
- L’articolo 8 dello stesso decreto imponeva agli impianti di adeguare entro lo stesso termine le autorizzazioni “caso per caso” al recupero degli inerti.
- La data limite, inizialmente fissata al 3 maggio 2023, è stata poi spostata al 4 maggio 2024, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 11, comma 8-undecies, del D.L. n. 198/2022, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023.
Il Ministero ha confermato che il termine di adeguamento è il 4 maggio 2024. Inoltre, ha annunciato che sta lavorando alla stesura di un nuovo testo regolamentare che sostituirà il DM n. 152/2022 attualmente in vigore.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si rimanda al sito web ufficiale del MASE.