Ritiro obbligatorio, procedure semplificate e nuovi adempimenti per distributori e operatori
La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) professionali è interessata da una novità normativa importante. La Legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha convertito il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, ha modificato la disciplina del ritiro dei RAEE professionali, con conseguenze dirette per distributori, installatori e centri di assistenza tecnica.
Il cambiamento principale riguarda il ritiro «uno contro uno»: quando viene fornita una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica equivalente, il distributore è tenuto a ritirare gratuitamente quella usata, anche in assenza di un incarico da parte del produttore dell’apparecchiatura.
La modifica incide sull’organizzazione della raccolta e della logistica dei rifiuti elettronici, ma anche sugli adempimenti necessari per operare correttamente.
Vediamo che cosa prevede la nuova disciplina e quali verifiche devono effettuare le imprese coinvolte.
La nuova legge: che cosa cambia per i RAEE professionali?
Il riferimento normativo è l’articolo 14 della Legge 50/2026, che interviene sul D.Lgs. 49/2014, il provvedimento che disciplina in Italia la gestione dei RAEE.
La modifica riguarda l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo, relativo al ritiro dei rifiuti da parte dei distributori.
In precedenza, per i RAEE professionali, il ritiro «uno contro uno» era previsto nell’ambito di un sistema facoltativo, subordinato all’incarico del produttore dell’apparecchiatura.
Con la nuova disciplina viene meno questa condizione: il distributore non deve più attendere un incarico specifico del produttore per effettuare il ritiro previsto dalla norma.
Il servizio diventa quindi un obbligo per i distributori interessati, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.
La Legge 50/2026 è entrata in vigore il 21 aprile 2026.
Che cosa significa ritiro «uno contro uno»?
Il ritiro «uno contro uno» consiste nel ritiro gratuito di un’apparecchiatura usata quando viene fornita una nuova apparecchiatura equivalente.
Il principio è semplice: alla consegna del nuovo prodotto corrisponde il ritiro di quello dismesso, purché ricorrano le condizioni previste dalla disciplina RAEE.
Nel caso delle apparecchiature professionali, il meccanismo interessa, per esempio, la sostituzione di attrezzature informatiche, dispositivi elettronici, apparecchiature industriali o altri prodotti elettrici ed elettronici utilizzati nell’attività aziendale.
La valutazione dell’equivalenza deve tenere conto della funzione svolta dall’apparecchiatura sostituita. Non si tratta, quindi, di un servizio di ritiro indiscriminato di qualsiasi rifiuto elettronico presente presso il cliente.
È inoltre importante distinguere il ritiro «uno contro uno» dal ritiro «uno contro zero», che riguarda specifiche modalità di raccolta dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e non costituisce una generale alternativa per i rifiuti professionali.
Chi è interessato dalle nuove disposizioni?
La modifica interessa principalmente i soggetti che distribuiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali.
In concreto, devono prestare attenzione alla nuova disciplina:
- Distributori e rivenditori di AEE professionali, che devono organizzare il ritiro dei RAEE equivalenti in occasione della fornitura;
- Installatori, quando effettuano il ritiro nell’ambito della propria attività e ricorrono le condizioni previste dalla normativa;
- Centri di assistenza tecnica, per i RAEE ritirati nello svolgimento delle attività disciplinate dall’articolo 11;
- Operatori logistici incaricati, che devono rispettare le modalità operative e documentali previste per il trasporto;
- Aziende utilizzatrici, che devono concordare correttamente il ritiro delle apparecchiature dismesse e verificare la gestione successiva del rifiuto.
L’obbligo di ritiro in capo al distributore non deve essere confuso con un obbligo generalizzato per qualsiasi impresa di ritirare RAEE da terzi. Occorre verificare il ruolo del soggetto nella filiera e le condizioni concrete dell’operazione.
Documento di trasporto al posto del FIR: quando è possibile?
Uno degli aspetti più rilevanti per la gestione operativa è la possibilità di utilizzare procedure semplificate per il trasporto dei RAEE ritirati secondo le modalità previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 49/2014.
In questo regime, il trasporto può essere accompagnato da un documento di trasporto (DDT), in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti, secondo le condizioni stabilite dalla normativa.
Il documento deve attestare almeno:
- il luogo di produzione del rifiuto;
- la tipologia di materiale trasportato;
- il luogo di destinazione.
Il DDT deve essere compilato secondo le modalità previste e deve consentire di ricostruire correttamente il percorso del RAEE.
Il Centro di Coordinamento RAEE ha predisposto strumenti e indicazioni operative per supportare gli operatori nella compilazione della documentazione e nella gestione dei servizi registrati sul proprio portale.
Attenzione: la possibilità di utilizzare il DDT non è un’esenzione generale dall’obbligo di FIR per qualsiasi trasporto di RAEE. La semplificazione riguarda le operazioni che rientrano nello specifico regime previsto dalla normativa RAEE. Se il trasporto avviene al di fuori di tali condizioni, occorre verificare gli obblighi ordinari applicabili.
Iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE: un adempimento da verificare
La nuova disciplina rende particolarmente importante anche l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento RAEE.
I distributori che effettuano il ritiro dei RAEE professionali devono iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE per la gestione di questa specifica tipologia di rifiuti, secondo le modalità previste.
La registrazione consente di gestire correttamente i servizi di ritiro e gli adempimenti collegati alle procedure semplificate.
Quando sono utilizzati luoghi di deposito preliminare alla raccolta diversi dal punto vendita, è inoltre necessario verificare gli obblighi di comunicazione e registrazione previsti per tali luoghi.
Il Centro di Coordinamento RAEE mette a disposizione guide operative dedicate ai distributori, agli installatori, ai centri di assistenza tecnica e agli operatori logistici, con indicazioni per la registrazione dei servizi e la compilazione dei documenti di trasporto.
Prima di avviare il servizio, l’impresa dovrebbe quindi verificare che la propria posizione sul portale sia corretta e che i luoghi e i servizi utilizzati siano gestiti secondo le procedure applicabili.
Le semplificazioni non eliminano tutti gli obblighi ambientali
Le procedure semplificate previste dalla disciplina RAEE consentono, alle condizioni di legge, di non applicare alcuni degli adempimenti ordinari in materia di tracciabilità dei rifiuti e di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le specifiche operazioni di deposito preliminare e trasporto contemplate dall’articolo 11.
Questo regime non deve però essere esteso automaticamente a tutte le attività svolte dall’impresa.
Per esempio, un distributore che organizza il ritiro secondo la procedura semplificata si trova in una situazione diversa da quella di un trasportatore professionale incaricato di effettuare un servizio ordinario di raccolta e trasporto di RAEE per conto di un cliente.
Nel secondo caso, l’operatore deve verificare i requisiti autorizzativi, la corretta classificazione del rifiuto, la documentazione di trasporto e gli obblighi di tracciabilità applicabili.
Anche quando si utilizza il DDT, resta essenziale assicurare che i RAEE siano destinati a soggetti e impianti idonei e che la gestione successiva sia conforme alla normativa.
Che cosa devono fare concretamente le imprese?
Per adeguarsi alle nuove disposizioni, distributori, installatori e centri di assistenza tecnica dovrebbero effettuare una verifica delle procedure utilizzate.
Ecco una checklist operativa.
1. Verificare il ruolo aziendale
Individuare se l’impresa opera come distributore, installatore, centro di assistenza tecnica, operatore logistico o trasportatore professionale. Gli obblighi cambiano in funzione dell’attività svolta.
2. Aggiornare le procedure di vendita e ritiro
Integrare il ritiro dei RAEE professionali nell’organizzazione della fornitura delle nuove apparecchiature equivalenti, verificando le condizioni previste dalla legge.
3. Registrarsi al Centro di Coordinamento RAEE
Verificare gli obblighi di iscrizione al portale e registrare i servizi e i luoghi di deposito eventualmente utilizzati, secondo le modalità applicabili.
4. Organizzare la documentazione
Predisporre il DDT previsto per il trasporto semplificato e verificare che contenga tutte le informazioni richieste. Non utilizzare automaticamente il DDT per trasporti che non rientrano nel regime semplificato.
5. Verificare depositi e raggruppamenti
Organizzare le aree di deposito in modo idoneo, proteggere i RAEE dagli agenti atmosferici e mantenere separate le tipologie di rifiuti secondo le disposizioni applicabili.
6. Controllare la destinazione finale
Accertarsi che il RAEE sia conferito a un impianto o a un soggetto idoneo, secondo il percorso previsto dalla normativa e dalla procedura utilizzata.
7. Formare il personale
Informare gli addetti alle vendite, gli installatori e gli operatori logistici sulle nuove responsabilità, sulla compilazione dei documenti e sulle condizioni per utilizzare le semplificazioni.
La Legge 50/2026 ha modificato la gestione dei RAEE professionali, rendendo obbligatorio il ritiro «uno contro uno» da parte dei distributori anche in assenza di un incarico del produttore.
La novità richiede un adeguamento organizzativo, soprattutto per chi vende o installa apparecchiature professionali e deve gestire il ritiro dei prodotti sostituiti.
Il DDT e le procedure semplificate possono agevolare la logistica, ma devono essere utilizzati esclusivamente quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa. La registrazione al Centro di Coordinamento RAEE e la corretta gestione dei luoghi di deposito sono ulteriori aspetti da verificare.
Per le aziende utilizzatrici, il cambiamento può rendere più agevole organizzare il ritiro delle apparecchiature dismesse al momento della sostituzione. Per distributori e operatori della filiera, invece, la priorità è aggiornare le procedure e distinguere correttamente il regime semplificato dagli obblighi ordinari di gestione dei rifiuti.
Fonti normative e operative
- Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19.
- Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in particolare articolo 11.
- Centro di Coordinamento RAEE, RAEE professionali: cosa cambia con la nuova legge: https://www.cdcraee.it/news/raee-professionali-cosa-cambia-con-la-nuova-legge/
- Centro di Coordinamento RAEE, guide per l’iscrizione al portale e la compilazione del DDT: https://www.cdcraee.it/news/iscrizione-al-portale-del-cdc-raee-e-compilazione-del-ddt-le-nuove-guide-per-i-soggetti-della-distribuzione-e-gli-operatori-logistici/