Reati ambientali: cosa cambia con il D.Lgs. 81/2026
Il quadro normativo italiano in materia di tutela penale dell’ambiente è stato aggiornato con il Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1203 sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.
Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026, è entrato in vigore il 2 giugno 2026. La riforma interviene sul Codice penale, sulla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001 e su alcune disposizioni del Testo Unico Ambientale.
Per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti e, più in generale, per le aziende con attività che possono incidere sull’ambiente, è importante comprendere le novità e verificare se le procedure interne siano adeguate.
Una tutela penale dell’ambiente più incisiva
La riforma aggiorna diverse fattispecie di reato ambientale e le relative circostanze aggravanti, con l’obiettivo di rendere più efficace il contrasto alle condotte che provocano danni significativi agli ecosistemi, alle acque, all’aria, al suolo e alla biodiversità.
Gli interventi riguardano, fra gli altri, i delitti di inquinamento ambientale e di distruzione o deterioramento di habitat, oltre all’introduzione di nuove fattispecie.
Il decreto recepisce un quadro europeo che punta a rendere le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, rafforzando gli strumenti di contrasto alle violazioni più gravi.
Questo non significa che qualsiasi irregolarità amministrativa costituisca automaticamente un delitto ambientale. La rilevanza penale deve essere valutata sulla base della specifica norma applicabile, della condotta concretamente realizzata e degli elementi richiesti dalla fattispecie.
Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti
Tra le novità figura l’introduzione dell’articolo 452-bis.1 del Codice penale, relativo al commercio di prodotti inquinanti.
La disposizione riguarda determinate condotte abusive di immissione sul mercato o messa in circolazione di prodotti il cui utilizzo provochi una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di componenti ambientali, secondo le condizioni previste dalla legge.
La norma prende in considerazione, in particolare, gli effetti su acque, aria, suolo, ecosistemi, habitat e biodiversità.
Per le imprese che producono, commercializzano o utilizzano prodotti potenzialmente impattanti, la novità richiama l’importanza di verificare la conformità dei prodotti e dei processi alle disposizioni ambientali applicabili.
Non si tratta, tuttavia, di un divieto generalizzato di commercializzare qualsiasi prodotto con un impatto ambientale: occorre accertare la presenza degli elementi che la legge richiede per configurare il reato.
Nuove disposizioni per le sostanze che danneggiano l’ozono e i gas a effetto serra
Il D.Lgs. 81/2026 introduce specifiche disposizioni penali riguardanti la produzione e il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono e di gas a effetto serra.
Le nuove fattispecie interessano gli operatori coinvolti nelle attività disciplinate dalla normativa europea e nazionale su queste sostanze.
Le aziende interessate dovrebbero verificare che acquisti, utilizzo, movimentazione e commercializzazione siano conformi alle regole settoriali applicabili, tenendo conto anche delle nuove conseguenze penali.
La valutazione deve essere svolta caso per caso, considerando il tipo di sostanza, l’attività realizzata e le condizioni previste dalla disposizione pertinente.
Responsabilità delle società: attenzione al D.Lgs. 231/2001
Uno degli aspetti più importanti per le imprese riguarda l’aggiornamento del D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio.
Il D.Lgs. 81/2026 interviene sull’articolo 25-undecies, dedicato ai reati ambientali, aggiornando il quadro delle fattispecie che possono comportare responsabilità per l’ente e le relative sanzioni.
In presenza dei presupposti previsti dalla legge, quindi, le conseguenze di una condotta illecita possono riguardare non soltanto la persona fisica responsabile, ma anche la società.
Per questo motivo, le imprese che dispongono di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dovrebbero valutarne l’aggiornamento, verificando la mappatura dei rischi ambientali e l’effettiva adeguatezza delle procedure di prevenzione e controllo.
Anche le aziende che non hanno adottato un modello 231 dovrebbero considerare il provvedimento come un’occasione per riesaminare i propri rischi ambientali e le responsabilità interne.
Gestione dei rifiuti: modifiche all’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006
Per gli operatori del settore dei rifiuti è particolarmente rilevante l’intervento sull’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006.
Il decreto sostituisce il comma 4, relativo a determinate violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla normativa sui rifiuti, nonché al mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni richiesti.
La nuova formulazione distingue il trattamento sanzionatorio in relazione alla tipologia di rifiuti interessata:
- per i rifiuti non pericolosi, è previsto l’arresto da due a sei mesi oppure l’ammenda da 2.000 a 18.000 euro;
- per i rifiuti pericolosi, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
La disposizione mantiene la clausola relativa all’applicazione della disciplina più grave quando il fatto costituisce un reato più severamente punito. <Cite refs={[“turn784611search1″,”turn784611search2”]}/>
Il messaggio per le imprese è chiaro: essere titolari di un’autorizzazione non significa poter operare senza ulteriori controlli. Occorre rispettare le prescrizioni e le condizioni stabilite per l’attività autorizzata.
Per un trasportatore, un intermediario o un impianto di recupero o smaltimento, questo significa mantenere sotto controllo la coerenza fra attività effettivamente svolte, autorizzazioni, tipologie di rifiuti gestite e procedure operative.
Quali controlli dovrebbero effettuare le imprese?
L’aggiornamento normativo suggerisce di svolgere una verifica interna che non si limiti alla lettura delle nuove disposizioni, ma coinvolga le attività concrete dell’azienda.
Autorizzazioni ambientali
Controllare validità, contenuti e prescrizioni delle autorizzazioni, delle iscrizioni e delle comunicazioni necessarie per le attività svolte.
Gestione dei rifiuti
Verificare classificazione, deposito, movimentazione, tracciabilità documentale e conferimento a soggetti autorizzati. Le procedure devono essere coerenti con le condizioni operative effettivamente applicate.
Ruoli aziendali
Individuare le persone responsabili dei controlli, delle registrazioni e della gestione delle anomalie. È importante che le responsabilità siano chiare e che le criticità possano essere segnalate tempestivamente.
Formazione
Assicurare che il personale conosca le procedure ambientali pertinenti alle proprie mansioni e sappia come comportarsi in caso di incidenti, irregolarità o situazioni non conformi.
Modello organizzativo 231
Per le società che hanno adottato un modello organizzativo, verificare se le nuove fattispecie richiedano un aggiornamento della mappatura dei rischi, dei protocolli e delle attività di controllo.
Questi interventi non garantiscono automaticamente l’esclusione della responsabilità, ma possono contribuire a individuare le criticità e a migliorare l’efficacia della prevenzione.
La conformità ambientale deve tradursi in comportamenti concreti
La riforma rafforza l’importanza di una gestione ambientale basata non soltanto sulla documentazione, ma anche sul rispetto effettivo delle regole durante lo svolgimento delle attività.
Un registro compilato correttamente, un formulario completo o un’autorizzazione valida non sono sufficienti se le operazioni reali non rispettano le prescrizioni applicabili.
Per questo motivo, la verifica delle procedure dovrebbe riguardare sia gli adempimenti documentali sia le attività svolte nei depositi, nei cantieri, sui mezzi di trasporto e negli impianti.
L’obiettivo è individuare preventivamente eventuali scostamenti, correggerli e rendere più chiara la responsabilità dei soggetti coinvolti.
Il D.Lgs. 81/2026 introduce importanti aggiornamenti alla tutela penale dell’ambiente, con effetti sul Codice penale, sulla responsabilità degli enti e sulla normativa relativa alla gestione dei rifiuti.
Per le imprese, la priorità è comprendere quali disposizioni interessino le proprie attività e verificare che autorizzazioni, procedure operative, formazione e sistemi di controllo siano coerenti con il quadro normativo vigente.
La prevenzione dei reati ambientali richiede un approccio organizzato: conoscere le regole è il primo passo, applicarle concretamente ogni giorno è ciò che consente di individuare e ridurre le criticità.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81.
- Direttiva (UE) 2024/1203.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 25-undecies.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256.
Il testo ufficiale è disponibile nella Gazzetta Ufficiale e su Normattiva.