Il regolamento ADR disciplina il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose. Sono previste, al capitolo 1.5 ADR, deroghe temporanee denominate “Accordi Multilaterali”. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro per autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea (quindi con data di scadenza) alle disposizioni dell’ADR, a condizione che la sicurezza non sia compromessa.
La lista degli Accordi Multilaterali attualmente in vigore sono reperibili sul sito dell’UNECE. Di seguito vengono riportati gli Accordi Multilaterali siglati dall’Italia in ordine di scadenza. I testi completi dei singoli accordi sono disponibili sul sito dell’UNECE.