il trasporto multimodale di merci pericolose

La Convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC) e il Codice IMDG 38-16

Nell’ottobre 2015, a seguito dell’emanazione della Circolare 30/2015 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, veniva rammentata l’entrata in vigore del Codice IMDG 37-14. Tra le novità introdotte dal regolamento, figurava l’inserimento della Convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC).

Tale riferimento viene riportato ovviamente anche nel nuovo Codice IMDG 38-16, in cui viene riportata la convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC) 1972, come modificata. Le regole 1 e 2 dell’allegato I della Convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC) 1972, come modificata, trattano delle targhe di approvazione ai fini della sicurezza (Regola 1) e la manutenzione e la verifica dei container (Regola 2).

La Convenzione nasce con lo scopo fondamentale di garantire la massima sicurezza a tutti gli operatori che, in un contesto internazionale, svolgono attività di movimentazione e trasporto di container.

Tra le raccomandazioni necessarie per il personale di terra coinvolto nel trasporto di merci pericolose secondo il Codice IMDG, i requisiti CSC sono in particolare richiesti come formazione specifica per il caricatore e lo scaricatore delle unità di trasporto merci, per gli operatori che maneggiano merci pericolose nel trasporto e chi trasporta merci (1.3.1.5 IMDG).

Le cisterne mobili e i CGEM rispondenti alla definizione di “container” nella Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container (CSC) del 1972, come modificata, non devono essere utilizzate a meno che siano state riconosciute idonee dopo che un prototipo rappresentativo di ogni modello è stato sottoposto con successo alla prova dinamica di impatto longitudinale, prescritta nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte IV, sezione 41. Questa disposizione si applica soltanto alle cisterne mobili che sono state costruite secondo un certificato di approvazione del prototipo rilasciato a partire dal 1° gennaio 2008.

I container utilizzati, manutenzionati e approvati come container per il trasporto alla rinfusa conformemente alle disposizioni della presente sezione devono essere provati e approvati conformemente alla Convenzione Internazionale sulla Sicurezza dei Container (CSC), 1972, come emendata.

I container utilizzati e approvati come container per il trasporto alla rinfusa devono subire un controllo periodico conformemente alla CSC. I container utilizzati come container per il trasporto alla rinfusa devono portare una targa di approvazione ai fini della sicurezza conforme alla Convenzione internazionale sulla Sicurezza dei Container.

Salvo diversamente specificato, devono essere seguite le disposizioni della Convenzione Internazionale per la Sicurezza dei Container (CSC) 1972, come modificata, per l’utilizzo di ogni unità di trasporto merci che soddisfa la definizione di “container” secondo i termini di detta Convenzione.

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Allegato I

Regole relative al test, all’ispezione, alla approvazione e alla manutenzione dei container

Capitolo I

Regole comune a tutti i sistemi di approvazione

Regola 1

Targa di approvazione ai fini della sicurezza

1

a)      Una targa di approvazione ai fini della sicurezza conforme alle specifiche dell’appendice del presente allegato deve essere fissata in modo permanente ad ogni container approvato in una posizione dove sia ben visibile, accanto a qualsiasi altra targa rilasciata per fini ufficiali, e dove non possa essere facilmente danneggiata.

b)     Tutti i marchi di massa lorda massima d’esercizio apposti su un container devono corrispondere alle informazioni che figurano sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.

c)      Il proprietario del container deve rimuovere la targa di approvazione ai fini della sicurezza se:

i.           il container è stato modificato in maniera tale da rendere nulla l’approvazione iniziale e le informazioni riportate sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza, o

ii.           il container è stato ritirato dal servizio e non è stato mantenuto nello stato prescritto dalla Convenzione, o

iii.           l’Amministrazione ha ritirato la sua approvazione.

2

a)      La targa deve riportare le seguenti informazioni almeno in inglese e francese: APPROVAZIONE CSC ai fini della sicurezza

·        Stato di approvazione e riferimento dell’approvazione

·        Data di costruzione (mese e anno)

·        Numero d’identificazione del fabbricante del container o, nel caso di container esistenti di cui si ignora il numero, il numero attribuito dall’Amministrazione

·        Massa lorda massima d’esercizio (kg e lb)

·        Carico d’impilamento ammissibile per 1.8g (kg e lb)

·        Forza utilizzata per il test di rigidità trasversale (newton).

b)     Uno spazio libero dovrebbe essere riservato sulla targa per l’inserimento dei valori (fattori) della resistenza delle pareti di testa e/o delle pareti laterali, conformemente al paragrafo 3 della presente regola e alle prove 6 e 7 dell’allegato II. Uno spazio libero dovrebbe anche essere riservato sulla targa per indicare, secondo il caso, la data (mese e anno) del primo esame e dei successivi controlli della manutenzione.

3

Quando l’amministrazione ritiene che un container nuovo soddisfa, per quanto riguarda la sicurezza, le disposizioni della presente Convenzione e che i valori (fattori) della resistenza delle pareti di testa e / o delle pareti laterali sono progettati per essere maggiori o minori di quelli di cui all’allegato II, questi valori devono essere indicati sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza. Quando i valori di impilamento o rigidità sono inferiori a 192.000 kg o 150 kN, rispettivamente, il container deve essere considerato come avente una capacità limitata di impilamento o di resistenza alla deformazione e deve essere marcato visibilmente, conformemente alle norme tecniche pertinenti* , alla data del prossimo esame programmato o prima di questa data, o prima di qualsiasi altra data approvata dall’Amministrazione, a condizione che tale modifica della marcatura avvenga non più tardi del 1° luglio 2015.

4

La presenza della targa di approvazione ai fini della sicurezza non elimina l’obbligo di apporre le etichette o le altre indicazioni che possono essere richieste da altri regolamenti in vigore.

5

Un container, la cui costruzione sia stata completata prima del 1° luglio 2014, può mantenere la targa di approvazione ai fini della sicurezza autorizzata dalla Convenzione prima di tale data, a condizione che il container non subisca alcuna modifica strutturale.

Regola 2

Manutenzione ed esame

1

Il proprietario del container è tenuto a mantenerlo in condizioni di sicurezza.

2

a)      Il proprietario di un container approvato deve esaminare il container o farlo esaminare conformemente alla procedura prescritta o approvata dalla Parte contraente interessata, ad intervalli appropriati alle condizioni di funzionamento.

b)     La data (mese e anno), entro la quale un container nuovo deve essere esaminato per la prima volta deve essere indicata sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.

c)      La data (mese e anno), entro la quale un container deve essere sottoposto a riesame deve essere indicata chiaramente sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza o il più vicino possibile a questa targa e in un modo che sia accettabile per quella Parte contraente che ha prescritto o approvato la particolare procedura di esame.

d)     L’intervallo tra la data di fabbricazione e la data del primo esame non deve superare i cinque anni. Il successivo esame dei nuovi container e il riesame dei container esistenti deve essere effettuato ad intervalli non superiori a 30 mesi. Tutti gli esami devono stabilire se il container ha dei difetti che possono mettere una persona in pericolo.

3

a)      In alternativa al paragrafo 2, la Parte contraente interessata può approvare un programma d’esame continuo se ha acquisito la convinzione, sulla base delle prove fornite dal proprietario, che un programma del genere sia in grado di assicurare un livello di sicurezza non inferiore a quello indicato al precedente paragrafo 2.

b)     Per indicare che il container viene utilizzato nel quadro di un programma d’esame continuo approvato, un marchio contenente l’acronimo ACEP e il nome della Parte contraente che ha approvato il programma deve essere apposto sia sul container, sia sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza o il più vicino possibile a questa targa.

c)      Tutti gli esami effettuati nel quadro di un tale programma devono stabilire se il container ha dei difetti che possono mettere una persona in pericolo. Questi esami devono essere eseguiti ogni volta che il container viene sottoposto a riparazioni importanti o a lavori di ristrutturazione e all’inizio o alla fine dei periodi di noleggio; essi devono, in ogni caso, essere eseguiti almeno ogni 30 mesi.

4

I programmi approvati devono essere sottoposti a revisione almeno ogni dieci anni per assicurare la loro praticabilità nel tempo. Al fine di assicurare che tutte le persone coinvolte nell’ispezione dei container e nella verifica della loro rispondenza alle norme di sicurezza durante l’esercizio, procedano in maniera uniforme, la Parte contraente interessata deve garantire che i seguenti elementi siano presi in considerazione in ogni programma di esami periodici prescritti o di esami continui approvato:

a)      metodi, campo di applicazione e criteri da utilizzare durante gli esami;

b)     frequenza degli esami:

c)      qualifiche del personale responsabile dell’esecuzione delle prove;

d)     sistema di tenuta dei registri e dei documenti nei quali vanno indicati:

i.           il numero di serie univoco del container fornito dal proprietario;

ii.           la data in cui è stato effettuato l’esame;

iii.           l’identità della persona competente che ha effettuato l’esame;

iv.           il nome e il domicilio dell’organismo all’interno del quale è stato condotto l’esame;

v.           i risultati dell’esame; e

vi.           nel caso di un programma di esami periodici (PES, periodic examination scheme), la data dell’esame successivo (NED, next examination date);

e)      un sistema per registrare ed aggiornare i numeri d’identificazione di tutti i container coperti dal programma di esami appropriato;

f)       metodi e sistemi per dei criteri di manutenzione che tengano conto delle caratteristiche di progettazione dei diversi container;

g)      disposizioni per la manutenzione dei container in locazione qualora siano differenti dalle disposizioni applicabili ai container di proprietà; e

h)     condizioni e procedure per aggiungere dei container ad un programma già approvato.

5

La parte contraente deve svolgere periodicamente verifiche ispettive (audit) dei programmi approvati per garantire la conformità con le disposizioni che essa ha approvato. Essa revoca l’approvazione le cui condizioni per l’approvazione non sono più soddisfatte.

6

Ai fini della presente regola la Parte contraente interessata è la Parte contraente nel territorio della quale il proprietario ha il suo domicilio o la sede principale. Tuttavia, se il proprietario ha il suo domicilio o la sede principale in un paese il cui governo non ha ancora adottato disposizioni per la prescrizione o approvazione di un sistema di esami, egli può, fino a quando siano state adottate queste disposizioni, utilizzare la procedura prescritta o approvata dall’Amministrazione di una Parte contraente che è disposta ad assumere il ruolo di Parte contraente interessata. Il proprietario deve rispettare le condizioni che disciplinano l’utilizzo di tali procedure di questo tipo che sono state stabilite dall’Amministrazione in questione.

7

Le Amministrazioni devono rendere disponibili al pubblico le informazioni sui programmi d’esame continui approvati.

* Fare riferimento alla norma ISO 6346: Container per il trasporto di merci – Codificazione, identificazione e marcatura.

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

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