AMIANTO Dececreto del 12 gennaio 2011, n. 30 Fondo vittime Amianto

DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30, recante Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011

IL MINISTRO DEL LAVORO  E DELLE POLITICHE SOCIALI  di concerto con  IL MINISTRO DELL’ECONOMIA  E  DELLE FINANZE

Visto l’articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,  e  successive modificazioni;
Visto l’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257,  e successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;
Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010;
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, che  ha  disposto,  tra  l’altro,  la  soppressione  dell’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);
Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 le modifiche  conseguenti  alla  soppressione  dell’IPSEMA  e  alla  sua incorporazione nell’INAIL;
Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con nota del 2 dicembre 2010;

A d o t t a:

il seguente regolamento recante  la  disciplina  dell’organizzazione, del finanziamento e del comitato  amministratore  del  Fondo  per  le vittime dell’amianto, nonche’ delle procedure e  delle  modalita’  di erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma  dell’articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 1
Fondo per le vittime dell’amianto

1. Il Fondo per le  vittime  dell’amianto,  di  seguito  denominato Fondo, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge  24 dicembre 2007, n. 244, si avvale, a titolo gratuito, per l’erogazione della prestazione e per la riscossione  delle  addizionali  previste, rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell’articolo 1  della  medesima legge,  degli  uffici  e  delle  competenti  strutture  dell’Istituto nazionale  per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro (INAIL),  che,  per  tali  finalita’,  destina  le  risorse  umane  e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 2

Prestazione aggiuntiva 1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall’INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli eredi ai sensi dell’articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. 2. La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, e’ calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al comma 1, erogate nell’anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva e’ erogata d’ufficio dall’INAIL mediante l’erogazione di due acconti ed un conguaglio. 3. Gli acconti di cui al comma 2 sono corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto e’ pari al 10% dell’importo di ciascun rateo di rendita. Tale acconto e’ erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalita’ di pagamento dell’INAIL. Il secondo acconto e’ erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni gia’ erogate con il primo acconto. A tal fine, l’INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell’acconto. 4. Il conguaglio e’ corrisposto entro sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo a quello in cui e’ stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio e’ determinata in base all’ammontare dell’addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1. 5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva e’ erogata in un’unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l’anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, e’ determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio. 7. Con decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalita’ di erogazione, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari.

Note all’art. 2:
– Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
1124 del 1965 si veda nelle note alle premesse.
– Per il testo dell’art.  17,  comma  3,  della  citata
legge n. 400 del 1988 si veda nelle note alle premesse.

Art. 3 Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese 1. L’onere di finanziamento del Fondo, posto dall’articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a carico delle imprese, e’ determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010. 2. Agli oneri di cui al comma l si provvede con un’addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all’INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attivita’ lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. 3. Le imprese tenute al versamento dell’addizionale sui premi assicurativi all’INAIL, sono, secondo un principio di mutualita’, quelle che attualmente svolgono le stesse attivita’ lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 2 per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci: a) gestione Artigianato – voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200; b) gestione Industria – voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220; c) gestione terziario – voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220; d) gestione altre attivita’ – voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100. 4. Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del soppresso IPSEMA, si riferiscono alla gestione trasporto merci ed alla gestione trasporto passeggeri. 5. Per gli anni 2008 e 2009, l’addizionale sui premi di cui al comma 2 e’ fissata in misura pari a 1,44% per le voci di lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni di cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l’addizionale sui premi di cui al comma 2 e’ fissata in misura pari a 1,07% per le voci di tariffa di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni di cui al comma 4. 6. L’addizionale e’ richiesta una sola volta l’anno. In sede di prima applicazione, l’addizionale per gli anni 2008 e 2009 e’ applicata contestualmente e cumulativamente, in un’unica soluzione. La misura dell’addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 puo’ essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell’applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell’INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4. 7. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute in bilancio per essere impiegate nell’esercizio successivo.

Note all’art. 3:
– Per la citata legge n. 257 del 1992,  si  veda  nelle
note alla premesse.

Art. 4 Contabilita’ del Fondo 1. Il Fondo di cui all’articolo 1, istituito presso l’INAIL, ha contabilita’ autonoma e separata. 2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in apposita contabilita’ separata, nei bilanci annuali dell’INAIL. 3. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa. 4. Il collegio sindacale dell’INAIL esercita sul Fondo, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le funzioni di cui all’articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l’amministrazione del Fondo e vigila sull’osservanza delle regole che la governano; verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a tal fine, puo’ inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. 5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l’erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell’INAIL.

Note all’art. 4:
– Per il testo dell’art. 3, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 479  del  1994,  si  veda  nelle  note  alle
premesse.
– Il testo dell’art.  2403  del  Codice  civile  e’  il
seguente:
«Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  –  Il
collegio sindacale vigila  sull’osservanza  della  legge  e
dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
amministrazione   ed   in   particolare    sull’adeguatezza
dell’assetto  organizzativo,  amministrativo  e   contabile
adottato dalla societa’ e sul suo concreto funzionamento.
Esercita  inoltre  il  controllo  contabile  nel   caso
previsto dall’art. 2409-bis, terzo comma.».

Art. 5
Comitato amministratore del Fondo

1. Il Fondo e’ gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di
cui fanno parte un rappresentante del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali – Direzione generale per le politiche previdenziali
-,  uno  del  Ministero  dell’economia  e  delle   finanze,   quattro
rappresentanti    dell’INAIL,    quattro     rappresentanti     delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
nazionale,  quattro  rappresentanti  delle  organizzazioni  datoriali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, due  rappresentanti
delle   associazioni   delle   vittime   dell’amianto    maggiormente
rappresentative nell’ambito delle regioni che, a  livello  nazionale,
risultano   avere   una   piu’    alta    incidenza    di    malattie
asbesto-correlate.
2. I componenti del Comitato amministratore, nominati  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano  in  carica
tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal
periodo di effettivo svolgimento dell’incarico. I componenti che  non
partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono
dall’incarico; la decadenza viene  dichiarata  dal  Comitato  e  puo’
essere richiesta da ciascun componente del Comitato stesso.  In  caso
di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza
del triennio la durata in carica del  sostituto  avra’  termine  alla
scadenza del predetto triennio.
3. Il presidente del Comitato amministratore e’ eletto dal Comitato
stesso tra i propri membri.
4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell’INAIL.
5. Ai componenti del Comitato non spettano  compensi  ne’  rimborsi
spese a qualsiasi titolo dovuti. Al  funzionamento  dello  stesso  si
provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 6
Compiti del Comitato amministratore

1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti:
a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell’INAIL, i bilanci annuali  della  gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una  relazione  sulla  gestione
stessa;
b) delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non
oltre due mesi dal suo insediamento;
c) partecipa alla procedura di determinazione e variazione  della
prestazione aggiuntiva  secondo  le  modalita’  di  cui  al  presente
decreto;
d) vigila sulla affluenza dell’addizionale, sull’erogazione delle
prestazioni  nonche’  sull’andamento  della   gestione   del   Fondo,
proponendo al Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministro dell’economia e delle finanze i provvedimenti necessari  per
migliorare l’efficacia e l’entita’ della prestazione del Fondo;
e) assolve ogni altro compito previsto  dal  regolamento  di  cui
alla lettera b), senza oneri a carico del Fondo medesimo.

Art. 7 Ricorsi 1. I titolari di rendita di cui all’articolo 2, comma 1, ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all’INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Note all’art. 7:
– Il testo art. 104 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  1124  del  1965  (Testo  unico  delle
disposizioni per l’assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie  professionali),  e’  il
seguente:
«Art. 104. –  L’infortunato,  il  quale  non  riconosca
fondati  i  motivi  per  i  quali  l’Istituto  assicuratore
ritiene di non essere obbligato a  liquidare  indennita’  o
non concordi sulla data di cessazione della indennita’  per
inabilita’  temporanea  o  sull’inesistenza  di  inabilita’
permanente, o non accetti la liquidazione  di  una  rendita
provvisoria   o   quella   comunque   fatta   dall’Istituto
assicuratore,  comunica  all’Istituto  stesso  con  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o  con  lettera  della
quale abbia ritirato ricevuta, entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione fattagli, i  motivi  per  i
quali   non   ritiene   giustificabile   il   provvedimento
dell’Istituto, precisando, nel caso in  cui  si  tratti  di
inabilita’ permanente, la misura di indennita’ che  ritiene
essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla  domanda  un
certificato  medico  dal  quale   emergano   gli   elementi
giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di  giorni  sessanta
dalla  data  della  ricevuta  della  domanda  di   cui   al
precedente comma o  qualora  la  risposta  non  gli  sembri
soddisfacente, l’infortunato  puo’  convenire  in  giudizio
l’Istituto assicuratore avanti l’autorita’ giudiziaria.
Qualora il termine di cui  ai  commi  secondo  e  terzo
dell’art. 102 decorra  senza  che  l’Istituto  assicuratore
abbia  fatto  all’infortunato  le  comunicazioni  in   essi
previste,   si   applica   la   disposizione   del    comma
precedente.».

Art. 8

Norme finali

1. La prestazione aggiuntiva  e’  riconosciuta  con  decorrenza  1°
gennaio 2008.
Il presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito  del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro  e delle politiche sociali  Sacconi

Il Ministro dell’economia  e delle finanze  Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2011
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 74

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