DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30, recante Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010;
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, tra l’altro, la soppressione dell’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);
Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 le modifiche conseguenti alla soppressione dell’IPSEMA e alla sua incorporazione nell’INAIL;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 2 dicembre 2010;
A d o t t a:
il seguente regolamento recante la disciplina dell’organizzazione, del finanziamento e del comitato amministratore del Fondo per le vittime dell’amianto, nonche’ delle procedure e delle modalita’ di erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma dell’articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 1
Fondo per le vittime dell’amianto
1. Il Fondo per le vittime dell’amianto, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si avvale, a titolo gratuito, per l’erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste, rispettivamente, dai commi 243 e 244 dell’articolo 1 della medesima legge, degli uffici e delle competenti strutture dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che, per tali finalita’, destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 2
Prestazione aggiuntiva 1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall’INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli eredi ai sensi dell’articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. 2. La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, e’ calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al comma 1, erogate nell’anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva e’ erogata d’ufficio dall’INAIL mediante l’erogazione di due acconti ed un conguaglio. 3. Gli acconti di cui al comma 2 sono corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto e’ pari al 10% dell’importo di ciascun rateo di rendita. Tale acconto e’ erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalita’ di pagamento dell’INAIL. Il secondo acconto e’ erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni gia’ erogate con il primo acconto. A tal fine, l’INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell’acconto. 4. Il conguaglio e’ corrisposto entro sei mesi dalla fine dell’esercizio successivo a quello in cui e’ stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio e’ determinata in base all’ammontare dell’addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1. 5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva e’ erogata in un’unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l’anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, e’ determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio. 7. Con decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalita’ di erogazione, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari.
Note all’art. 2:
– Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
1124 del 1965 si veda nelle note alle premesse.
– Per il testo dell’art. 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988 si veda nelle note alle premesse.
Art. 3 Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese 1. L’onere di finanziamento del Fondo, posto dall’articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a carico delle imprese, e’ determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010. 2. Agli oneri di cui al comma l si provvede con un’addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all’INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attivita’ lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. 3. Le imprese tenute al versamento dell’addizionale sui premi assicurativi all’INAIL, sono, secondo un principio di mutualita’, quelle che attualmente svolgono le stesse attivita’ lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 2 per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, alle seguenti voci: a) gestione Artigianato – voci di lavorazione 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200; b) gestione Industria – voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220; c) gestione terziario – voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220; d) gestione altre attivita’ – voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100. 4. Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del soppresso IPSEMA, si riferiscono alla gestione trasporto merci ed alla gestione trasporto passeggeri. 5. Per gli anni 2008 e 2009, l’addizionale sui premi di cui al comma 2 e’ fissata in misura pari a 1,44% per le voci di lavorazione di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,03% per le lavorazioni di cui al comma 4. A decorrere dal 2010, l’addizionale sui premi di cui al comma 2 e’ fissata in misura pari a 1,07% per le voci di tariffa di cui al comma 3 ed in misura pari allo 0,02% per le lavorazioni di cui al comma 4. 6. L’addizionale e’ richiesta una sola volta l’anno. In sede di prima applicazione, l’addizionale per gli anni 2008 e 2009 e’ applicata contestualmente e cumulativamente, in un’unica soluzione. La misura dell’addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 puo’ essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell’applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell’INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4. 7. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute in bilancio per essere impiegate nell’esercizio successivo.
Note all’art. 3:
– Per la citata legge n. 257 del 1992, si veda nelle
note alla premesse.
Art. 4 Contabilita’ del Fondo 1. Il Fondo di cui all’articolo 1, istituito presso l’INAIL, ha contabilita’ autonoma e separata. 2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in apposita contabilita’ separata, nei bilanci annuali dell’INAIL. 3. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa. 4. Il collegio sindacale dell’INAIL esercita sul Fondo, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le funzioni di cui all’articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l’amministrazione del Fondo e vigila sull’osservanza delle regole che la governano; verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a tal fine, puo’ inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. 5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l’erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell’INAIL.
Note all’art. 4:
– Per il testo dell’art. 3, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, si veda nelle note alle
premesse.
– Il testo dell’art. 2403 del Codice civile e’ il
seguente:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). – Il
collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa’ e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall’art. 2409-bis, terzo comma.».
Art. 5
Comitato amministratore del Fondo
1. Il Fondo e’ gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di
cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali – Direzione generale per le politiche previdenziali
-, uno del Ministero dell’economia e delle finanze, quattro
rappresentanti dell’INAIL, quattro rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti
delle associazioni delle vittime dell’amianto maggiormente
rappresentative nell’ambito delle regioni che, a livello nazionale,
risultano avere una piu’ alta incidenza di malattie
asbesto-correlate.
2. I componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica
tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal
periodo di effettivo svolgimento dell’incarico. I componenti che non
partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute decadono
dall’incarico; la decadenza viene dichiarata dal Comitato e puo’
essere richiesta da ciascun componente del Comitato stesso. In caso
di cessazione dalla carica dei componenti anteriormente alla scadenza
del triennio la durata in carica del sostituto avra’ termine alla
scadenza del predetto triennio.
3. Il presidente del Comitato amministratore e’ eletto dal Comitato
stesso tra i propri membri.
4. Il Comitato si avvale delle competenti strutture dell’INAIL.
5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ne’ rimborsi
spese a qualsiasi titolo dovuti. Al funzionamento dello stesso si
provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 6
Compiti del Comitato amministratore
1. Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti:
a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
indirizzo e vigilanza dell’INAIL, i bilanci annuali della gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione
stessa;
b) delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non
oltre due mesi dal suo insediamento;
c) partecipa alla procedura di determinazione e variazione della
prestazione aggiuntiva secondo le modalita’ di cui al presente
decreto;
d) vigila sulla affluenza dell’addizionale, sull’erogazione delle
prestazioni nonche’ sull’andamento della gestione del Fondo,
proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministro dell’economia e delle finanze i provvedimenti necessari per
migliorare l’efficacia e l’entita’ della prestazione del Fondo;
e) assolve ogni altro compito previsto dal regolamento di cui
alla lettera b), senza oneri a carico del Fondo medesimo.
Art. 7 Ricorsi 1. I titolari di rendita di cui all’articolo 2, comma 1, ai quali non sia stata erogata la prestazione aggiuntiva o sia stata erogata in misura ritenuta errata, possono proporre ricorso all’INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Note all’art. 7:
– Il testo art. 104 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124 del 1965 (Testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e’ il
seguente:
«Art. 104. – L’infortunato, il quale non riconosca
fondati i motivi per i quali l’Istituto assicuratore
ritiene di non essere obbligato a liquidare indennita’ o
non concordi sulla data di cessazione della indennita’ per
inabilita’ temporanea o sull’inesistenza di inabilita’
permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita
provvisoria o quella comunque fatta dall’Istituto
assicuratore, comunica all’Istituto stesso con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della
quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i
quali non ritiene giustificabile il provvedimento
dell’Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di
inabilita’ permanente, la misura di indennita’ che ritiene
essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un
certificato medico dal quale emergano gli elementi
giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta
dalla data della ricevuta della domanda di cui al
precedente comma o qualora la risposta non gli sembri
soddisfacente, l’infortunato puo’ convenire in giudizio
l’Istituto assicuratore avanti l’autorita’ giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo
dell’art. 102 decorra senza che l’Istituto assicuratore
abbia fatto all’infortunato le comunicazioni in essi
previste, si applica la disposizione del comma
precedente.».
Art. 8
Norme finali
1. La prestazione aggiuntiva e’ riconosciuta con decorrenza 1°
gennaio 2008.
Il presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 gennaio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 74