1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell’ambito degli interventi di bonifica e messa in sicurezza
di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio
nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al
presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica dell’acquifero, è ammessa
la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono
state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque
reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato
dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento
finalizzato alla bonifica dell’acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose
diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate.