Art. 242 Procedure operative ed amministrative. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento
mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi
e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione
di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate
dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello
delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona
contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per
territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di
cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente
da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo
evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle
attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l’indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.
Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente
competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente
decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di
caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte
le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto,
intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l’applicazione
della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008.
Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, i criteri per l’applicazione della procedura di analisi di rischio
sono riportati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto.(1) Entro sei mesi dall’approvazione del
piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell’analisi di rischio.
La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il
soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio
entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l’approvazione
del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza
di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito.
A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall’approvazione di cui sopra, invia alla provincia
ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento
dello stesso. L’anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l’autorità competente ravvisi la
necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del
progetto, assegnando un congruo termine per l’adempimento. In questo caso il termine per l’approvazione decorre
dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà
comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio
svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni
soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l’adempimento. In questa ipotesi il termine per l’approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli
fini della realizzazione e dell’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del
progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all’attuazione medesima, l’autorizzazione regionale di
cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi
alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all’interno
dell’area oggetto dell’intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L’autorizzazione costituisce,
altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei
lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando
altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed è fissata l’entità delle garanzie
finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell’intervento, che devono essere
prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

8. 1 criteri per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonché per l’individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi
sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. – Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative
comunitarie sono riportati nell’Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, garantisce una
adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un’ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di
messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell’efficacia delle misure
adottate ed indicano se all’atto della cessazione dell’attività si renderà necessario un intervento di bonifica o
un intervento di messa in sicurezza permanente.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività
in esercizio, la regione, fatto salvo l’obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in
sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l’esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l’entità e
l’estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza
di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i
permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto.
La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della
data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete
alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare
tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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