Rifiuti Responsabilità estesa del produttore Articolo 3 del Decreto Legislativo 205 del 3 dicembre 2010

Articolo 3 del Decreto Legislativo 205 del 3 dicembre 2010 1. Dopo l’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo: “Articolo 178-bis (Responsabilità estesa del produttore)

1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell’accettazione dei prodotti restituiti e
dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o più
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, le modalità e i criteri:
a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. I
decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e
riciclabile;
c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;
d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il
successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono
diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;
e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti
adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad
un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente.
2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità
della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente
concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano
sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il
produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la
differenza fino all’intera copertura di tali costi.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.”

avatar

Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *