RID-2017

Accordi Multilaterali firmati dall’Italia

Il regolamento ADR disciplina il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose. Sono previste, al capitolo 1.5 ADR, deroghe temporanee denominate “Accordi Multilaterali”. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro per autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea (quindi con data di scadenza) alle disposizioni dell’ADR, a condizione che la sicurezza non sia compromessa.

La lista degli Accordi Multilaterali attualmente in vigore sono reperibili sul sito dell’UNECE. Di seguito vengono riportati gli Accordi Multilaterali siglati dall’Italia in ordine di scadenza. I testi completi dei singoli accordi sono disponibili sul sito dell’UNECE.

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Certificato di approvazione ADR

La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU con le prescrizioni del capitolo 9 ADR, deve essere attestata mediante un certificato di approvazione (certificato di approvazione ADR) rilasciato dall’autorità competente del paese d’immatricolazione per ogni veicolo la cui visita risulta soddisfacente o chi è stato oggetto del rilascio di una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del capitolo 9.2.

Un certificato di approvazione rilasciato dall’autorità competente di una Parte contraente per un veicolo immatricolato sul territorio di questa Parte contraente deve essere accettato durante la sua durata di validità dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti.

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Imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN 3509)

Nell’ADR 2015 troviamo quello che era l’Accordo Multilaterale M268 sottoscritto dall’Italia il 22 settembre 2014, il cui contenuto  prevedeva l’introduzione di un nuovo numero ONU: UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI.

Disposizione Speciale 663

Questa rubrica deve essere utilizzata soltanto per imballaggi, grandi imballaggi o IBC, o parti di essi, che hanno contenuto merci pericolose e che vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non a fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, e che sono stati svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose aderenti agli elementi degli imballaggi quando essi vengono presentati per il trasporto.

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Security ADR (Capitolo 1.10)

Con “security” si intendono le misure atte a minimizzare la possibilità di utilizzare impropriamente le merci pericolose per recare pericolo per le persone e per l’ambiente. Le disposizioni riguardanti la Security sono racchiuse nel Capitolo 1.10 ADR.

Aspetto rilevante della Security è la formazione che deve includere elementi di sensibilizzazione oltre a focalizzare aspetti riguardante la natura dei rischi, il loro riconoscimento, le misure per ridurli e le azioni da intraprendere in caso di violazione della sicurezza stessa.

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