ADR-Trasporto

Il trasporto di materie in grado di polimerizzare

Con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti sui trasporti di merci pericolose (ADR, RID, IMDG) si introduce nella classe 4.1 una nuova tipologia di materie pericolose, ovvero le materie in grado di polimerizzare. Se sei interessato alle novità introdotte dai regolamenti ADR/RID/IMDG, scarica gratuitamente l’ebook dedicato.

Introduzione e classificazione

Con questa nuova tipologia di merce pericolosa, viene introdotto il concetto di temperatura di polimerizzazione auto-accelerata (TPAA), ovvero la temperatura più bassa alla quale una materia può cominciare a polimerizzare nell’imballaggio, IBC o cisterna così come viene consegnato al trasporto. Si ottiene applicando le medesime procedure di prova di quelle usate per determinare la TDAA delle materie auto-reattive, conformemente alla sezione 28 della seconda parte del Manuale delle prove e dei criteri.

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Codice IMDG 38-16: sommario delle principali novità

La nuova edizione del codice IMDG è entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 e come di consueto l’Autorità competente, tramite comunicato all’IMO, chiederà di spostare l’entrata in vigore obbligatoria del codice al 1° gennaio 2018.

Il nuovo emendamento IMDG 38-16 ha introdotto diversi cambiamenti; di seguito quindi vengono proposte le principali novità del nuovo Codice.

  • Sono state aggiunte e riviste alcune definizioni del capitolo 1.2;
  • Il capitolo 1.3 è stato aggiornato a seguito del nuovo codice CTU (1.3.1.5 e 1.3.1.7);
  • E’ stata modificata la descrizione della divisione 1.6 degli esplosivi (2.1.1.4);
  • Per la classe 3 sono state aggiornate le modalità di assegnazione del gruppo di imballaggio per i liquidi viscosi (2.3.2.2 e 2.3.2.5);
  • Vengono introdotte le sostanze che polimerizzano della classe 4.1. La definizione e la classificazione è riportata in 2.4.2.5 e prevede i nuovi numeri ONU, da UN 3531 a UN 3534.
  • Per le classi 2, 3, 6.1 e 8 vengono inserite delle nuove sottosezioni (2.2.4, 2.3.5, 2.6.2.5 e 2.8.3) riguardanti la non accettazione di merci instabili chimicamente per il trasporto a meno che non siano state prese delle precauzioni per evitare la decomposizione o polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto;
  • Sono state apportate modifiche ai numeri ONU, UN 3151, UN 3152, 3166, 3528, 3529 e 3530;
  • Sono state inseriti nove nuovi numeri ONU, UN 0510 e da UN 3527 a UN 3534;
  • Vengono apportate modifiche alle disposizioni speciali: alcune sono state modificate, altre cancellate. Sono state aggiunte infine undici nuove disposizioni speciali: SP378–387, SP971-972;
  • Sono state introdotte molte revisioni alle istruzioni di imballaggio, incluse quelle per gli IBC e i grandi imballaggi: P005, P412, P910 e LP200;
  • E’ stata inserita la nuova sottosezione 5.2.1.10, relativa al nuovo marchio per le batterie al litio. Esso deve essere applicato ai colli contenenti pile o batterie preparati conformemente alla disposizione speciale 188;
  • Viene aggiunta la nuova etichetta No. 9A relativa alle batterie al litio (5.2.2.2.2). Questa etichetta è richiesta dalla disposizione speciale 384;
  • Nel capitolo 7.1 è stata introdotta la nuova nota per chiarire che le stive di carico non possono essere interpretate come unità di trasporto chiuse;
  • E’ stato aggiunto un nuovo codice di stivaggio al 7.1.5 per il numero UN 3528. Tale codice (SW29) prescrive di stivare in categoria A quando il carburante ha un punto di infiammabilità uguale o maggiore di 23°C;
  • Sono stati introdotti alcuni cambi nella tabella delle segregazioni tra materiale alla rinfusa che comportano rischi chimici e merci pericolose imballate in colli (7.6.3.5.2). Nella riga “Sostanze che possono emettere gas infiammabili a contatto con l’acqua, 4.3” contro la colonna 2.1, viene sostituito “1” con “2”, cioè “lontano da” viene cambiato con la definizione più severa “separato da”.

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ADR 2017: le principali novità (seconda parte)

Continuiamo con l’analisi delle principali novità dell’accordo ADR 2017.

Parte 5

Disposizioni generali: revisionata la sezione chiarendo le condizioni di marcatura dei sovrimballaggi (5.1.2.1).

Marcatura colli: introdotta una nuova sezione nella quale sono definite le condizioni di utilizzo del nuovo “Marchio per le pile al litio”, per i colli contenenti pile o batterie al litio (5.2.1.9); aggiunta una nota riguardante l’apposizione di etichette di dimensioni ridotte per bombole contenenti gas della classe 2 di piccolo diametro (5.2.2.2.1.2); disposizioni riguardanti la nuova etichetta 9A (5.2.2.2.1.3); aggiunta nella Classe 9 l’etichetta applicabile ai soli colli di pile e batterie al litio N° 9A (5.2.2.2.2).

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ADR 2017: le principali novità (prima parte)

Con l’entrata in vigore dell’accordo ADR 2017, vengono introdotte alcune importanti novità. Di seguito, alcune delle modifiche più importanti.

Parte 1

Esenzioni: riguardante il trasporto di gas, le disposizioni dell’ADR non si applicano al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi o anche nelle bombole di combustibile di un veicolo che effettua un’operazione di trasporto e che vengono utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti; è stato anche inserito il valore della capacità totale massima consentita dei serbatoi o delle bombole di combustibile per le differenti tipologie di combustibile; di conseguenza è stata soppressa la lettera (b) relativa all’esenzione per gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati (1.1.3.2); riguardo il trasporto dei combustibili liquidi (inclusi i carburanti) sono state soppresse le lettere (b) e (c) relative al carburante contenuto nei serbatoi di veicoli, mezzi di trasporto o macchine mobili, trasportati come carico (1.1.3.3); riguardo le quantità trasportate per unità di trasporto è stata revisionata la tabella 1.1.3.6.3 (aggiunti i numeri ONU 3533 e 3534 di Classe 4.1 per la categoria di trasporto 1, aggiunti i numeri ONU 3531, 3532 di Classe 4.1, il N° ONU 3292 di Classe 4.3, il N° ONU 3356 di Classe 5.1, i numeri ONU 1700, 2016, 2017 di Classe 6.1 e gruppo di imballaggio III, i numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 di Classe 9 per la categoria 2, aggiunto il N° ONU 3506 di Classe 8 per la categoria 3, aggiunto il N° ONU 3508 di Classe 9 per la categoria 4).

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